Cassazione Penale, Ordinanza n. 24532/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, dopo avere dichiarato estinti per prescrizione i reati già oggetto di condanna in primo grado, ha confermato le statuizioni civili. Con un unico motivo ha dedotto, da un lato, il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità della testimonianza della persona offesa; dall'altro, la violazione di legge con riferimento all'art. 578, comma 1-bis, c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe dovuto limitarsi a confermare le statuizioni civili, ma avrebbe dovuto rinviare al giudice civile competente per la decisione sulle questioni civili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla credibilità della persona offesa, osservando che la valutazione di attendibilità è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è rivalutabile in sede di legittimità, salvo manifeste contraddizioni; nel caso concreto, la Corte d'appello aveva motivato in modo puntuale, valorizzando la credibilità intrinseca della persona offesa e la corroborazione offerta da documenti e testimoni. È stata poi ritenuta inconferente la doglianza sull'art. 578, comma 1-bis, c.p.p., perché la Corte d'appello non aveva dichiarato l'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio d'appello, ma l'estinzione del reato per prescrizione; pertanto, correttamente aveva deciso sugli effetti civili confermando le statuizioni di primo grado. Alla ricorrente sono state inoltre addebitate le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Se in appello interviene la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione dopo una condanna di primo grado, il giudice deve decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni civili contenute nella sentenza impugnata.
art. 578 comma 1-bis cod. proc. pen.
La Corte lo richiama solo per escluderne l'applicazione: la disciplina del rinvio al giudice civile per le questioni civili non opera quando l'estinzione del reato deriva da prescrizione, ma quando rilevino i presupposti specificamente previsti dalla norma.
commi 1 e 2 dell'art. 344 bis codice di rito
La Corte precisa che la sentenza d'appello non aveva dichiarato l'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione previsti da tale norma.
Massime di principio
- La valutazione di attendibilità della persona offesa e dei testimoni è tipicamente questione di fatto rimessa al giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione, salvo che la motivazione presenti manifeste contraddizioni o illogicità decisive.
- Quando la sentenza di appello, dopo una condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, il giudice dell'impugnazione deve pronunciarsi anche sulle statuizioni civili, che possono essere confermate se sorrette da adeguata motivazione.
- L'art. 578 c.p.p. opera come regola di prosecuzione del giudizio agli effetti civili in presenza di estinzione del reato per prescrizione; non si confonde con la disciplina dell'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del processo di impugnazione.
- Il motivo di ricorso che si limiti a sollecitare una nuova lettura del compendio probatorio già compiuta dal giudice di merito è manifestamente infondato se non individua specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24436/2025 del 03/07/2025
- ordinanza_penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24439/2025 del 03/07/2025
- ordinanza_penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24441/2025 del 03/07/2025
- ordinanza_penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24442/2025 del 03/07/2025
- ordinanza_penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24443/2025 del 03/07/2025
- ordinanza_penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24444/2025 del 03/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →