Cassazione Penale, Sentenza n. 34873/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP di Pesaro del 28/01/2022 che, su istanza della difesa ai sensi dell'art. 670 c.p.p., aveva ritenuto possibile l'esistenza di una nullità assoluta nel giudizio di primo grado (Tribunale di Perugia n. 353/2019) per mancata notifica del decreto di citazione e dell'ordinanza di differimento dell'udienza, rimettendo l'imputato nel termine per proporre appello. Il Procuratore ha denunciato violazione di legge e carenza di motivazione, osservando che il giudice dell'esecuzione si è basato su documentazione limitata prodotta dalla difesa senza acquisire gli atti del merito e senza considerare elementi che mostrerebbero la regolare partecipazione dell'imputato (difensore di fiducia, elezione di domicilio, notifiche "a mani").
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato; ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al GIP di Pesaro per un nuovo giudizio. La Corte ha rilevato che il giudice dell'esecuzione non aveva acquisito gli atti del giudizio di merito e non aveva verificato se il processo si fosse svolto secondo le regole dell'assenza (legge n. 67/2014 e art. 175 c.p.p.). Se il giudice riscontri l'applicabilità del regime dell'assenza, le nullità assolute derivanti dalla mancata citazione non possono essere dedotte mediante incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 c.p.p. (salvo l'azione di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p.). La Corte ha inoltre precisato che non è possibile riqualificare la richiesta di incidente di esecuzione come richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., data l'eterogeneità dei rimedi.
Norme richiamate
L'incidente di esecuzione disciplinato dall'art. 670 c.p.p. non è lo strumento idoneo a far valere nullità assolute e insanabili derivanti dall'omessa citazione dell'imputato o del difensore nel giudizio celebrato in assenza, quando la sentenza è passata in giudicato.
Definisce il regime processuale relativo al procedimento celebrato in assenza; la sua applicabilità è cruciale per stabilire se le nullità siano deducibili mediante incidente di esecuzione o se occorra ricorrere alla rescissione del giudicato.
Prevede la rescissione del giudicato per l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo; è il rimedio appropriato per far valere nullità insanabili conseguenti alla celebrazione in assenza quando la sentenza è divenuta definitiva.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Impedisce la riqualificazione di una richiesta di incidente di esecuzione come richiesta di rescissione del giudicato, in ragione della diversa natura e funzione dei due rimedi.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 15498 del 26/11/2020 e altre)
Principio consolidato secondo cui le nullità assolute derivanti dall'omessa citazione in processi celebrati in assenza non possono essere dedotte mediante incidente di esecuzione; va valutata la possibilità della rescissione del giudicato.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, adito con un incidente ai sensi dell'art. 670 c.p.p., deve acquisire gli atti del giudizio di merito prima di decidere; non può basarsi su documentazione limitata prodotta dalla difesa.
- Se il procedimento di merito si è svolto secondo il regime dell'assenza (dopo la legge n. 67/2014 e le norme correlate), le nullità assolute per omissione di citazione non sono deducibili tramite incidente di esecuzione: il rimedio corretto è la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p.
- Non è consentito riqualificare automaticamente una richiesta di incidente di esecuzione come istanza di rescissione del giudicato (art. 568, comma 5 c.p.p.), per cui il giudice deve verificare preliminarmente la correttezza dello strumento invocato.
- Il pubblico ministero o la parte che allega una notifica "a mani" dovrebbe mettere agli atti il relativo atto di citazione o prove della notifica; l'assenza di acquisizione degli atti può determinare l'annullamento dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione.
- In situazioni analoghe, è fondamentale verificare il periodo normativa applicabile al processo di merito (pre o post riforma sull'assenza) perché ciò influenza drasticamente quale rimedio sia percorribile e la valutazione della rilevabilità delle nullità.
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