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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29620/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Un unico motivo di ricorso per vizio di motivazione: si deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria nella valutazione degli elementi di prova. In particolare il ricorrente sostiene che la sentenza dà per scontato che la causa dell'incendio sia dolosa quando ciò non sarebbe stato accertato, contesta la ricostruzione logica del comportamento dell'imputato (soprattutto il rientro nel negozio dopo la chiusura), contesta l'individuazione del presunto momento di innesco dedotto dal passaggio del ricorrente verso l'1:00 di notte e lamenta la mancata o insufficiente valorizzazione di dichiarazioni a lui favorevoli (una persona interessata all'acquisto dell'attività e l'assicuratore che attestava la denuncia ma la mancata richiesta di risarcimento).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il Collegio ha ritenuto che le censure del ricorrente consistono in una diversa valutazione degli indizi e del compendio probatorio riservata al giudice di merito; in sede di legittimità il controllo è limitato alla struttura logico-giuridica della motivazione e non può sostituirsi alla rivalutazione della gravità, precisione o concordanza degli indizi. È stato richiamato anche il rapporto tra motivazioni di primo grado e di appello (integrazione delle due motivazioni quando conformi). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro tremila ai sensi dell'art. 616 c.1 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Riferimento ai limiti di esposizione del motivo in Cassazione: il ricorso è circoscritto entro i limiti strettamente necessari per il sindacato di legittimità.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento e per il versamento, in via equitativa, di una somma alla Cassa delle Ammende a carico del ricorrente.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri)

    Principio secondo cui, in caso di doppia conforme (conferma in appello della decisione di primo grado), la motivazione delle due sentenze si integra a formare un unico corpo argomentativo ai fini del controllo di legittimità.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata)

    Costanti pronunce che delimitano il sindacato della Cassazione sulla valutazione della prova: non è consentita una nuova valutazione degli indizi e delle risultanze probatorie che comporterebbe sostituzione dell'apprezzamento tecnico del giudice di merito.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione degli indizi: i motivi che chiedono una diversa interpretazione delle prove sono, di regola, inammissibili o manifestamente infondati.
  • Quando la sentenza di primo grado è stata confermata in appello, le motivazioni si integrano e il controllo di legittimità è ancor più ristretto: è possibile censurare solo vizi logico-giuridici della motivazione complessiva.
  • La deduzione di inesistenza di un elemento probatorio (es. mancata accertamento della causa dell'incendio) deve dimostrare un vizio logico nella motivazione, non semplicemente proporre una ricostruzione alternativa dei fatti.
  • La mancata o subvalutazione di dichiarazioni favorevoli da parte del giudice di merito rientra normalmente nella sua discrezionalità di valutazione delle prove e non è sufficiente, da sola, a fondare il ricorso per cassazione.
  • Chi impugna in Cassazione rischia la condanna alle spese e il pagamento di somme alla Cassa delle Ammende se il ricorso è dichiarato inammissibile; ciò va considerato nella valutazione strategica dell'impugnazione.

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