Cassazione Civile, Ordinanza n. 23677/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società debitrice)
La controversia
Una società in liquidazione, poi cancellata dal registro delle imprese, era stata dichiarata fallita su istanza di un creditore presentata entro l'anno dalla cancellazione. Nel giudizio prefallimentare la società aveva resistito per il tramite del proprio liquidatore, che era anche legale rappresentante e socio unico. Dopo la dichiarazione di fallimento, il medesimo soggetto aveva proposto reclamo alla corte d'appello, ma questa lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo che egli fosse un terzo interessato: secondo la corte territoriale, per i terzi il termine per proporre reclamo decorreva dall'iscrizione della sentenza nel registro delle imprese, sicché il reclamo, depositato oltre trenta giorni da tale iscrizione, era tardivo. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 17, comma 1, e 18, comma 4, l.fall., 170 e 330 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., sostenendo che la corte d'appello aveva errato nel qualificare la sua posizione come quella di un terzo, poiché egli era comparso nel giudizio prefallimentare e aveva proposto reclamo nella qualità di liquidatore e legale rappresentante della società estinta, quindi come soggetto che rappresentava il debitore.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha osservato che, nel caso di società estinta dichiarabile fallita entro l'anno dalla cancellazione, il procedimento prefallimentare e le successive impugnazioni continuano a svolgersi nei confronti della società stessa, in virtù della fictio iuris che ne conserva la capacità processuale in ambito concorsuale. In tale situazione la legittimazione a stare in giudizio spetta al liquidatore, cioè a chi rappresentava la società al momento della cancellazione. Poiché il ricorrente aveva agito nel giudizio prefallimentare e nel reclamo in qualità di liquidatore e legale rappresentante della società, la sua posizione era quella di debitore e non di terzo interessato. Di conseguenza, il termine per il reclamo non decorreva dall'iscrizione della sentenza nel registro delle imprese, ma dalla notificazione della sentenza ai sensi dell'art. 17 l.fall. La sentenza della corte d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La notificazione della sentenza al debitore fa decorrere il termine di reclamo per il soggetto che ha assunto la veste del debitore nel giudizio prefallimentare; per i terzi interessati il termine decorre invece dall'iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.
Prevede due diverse decorrenze del termine per proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento: dalla comunicazione/notificazione per il debitore e dall'iscrizione nel registro delle imprese per i soggetti interessati.
La società estinta può essere dichiarata fallita entro l'anno dalla cancellazione dal registro delle imprese; in tal caso, nel procedimento concorsuale la società conserva capacità processuale per fictio iuris.
Norma invocata dal ricorrente tra quelle asseritamente violate, senza specifica autonoma elaborazione nel dispositivo motivazionale.
Norma invocata dal ricorrente tra quelle asseritamente violate, in relazione alla decorrenza dei termini di impugnazione e alla notificazione della sentenza.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della necessità di garantire il diritto di difesa contro una qualificazione processuale erronea e una conseguente declaratoria di tardività.
Massime di principio
- Quando una società cancellata dal registro delle imprese è dichiarata fallita entro l'anno dalla cancellazione, il procedimento prefallimentare e le impugnazioni successive si svolgono nei confronti della società stessa, che in ambito concorsuale conserva capacità processuale per fictio iuris.
- In tale ipotesi, la legittimazione processuale a rappresentare la società spetta al liquidatore che la rappresentava al momento della cancellazione; se egli agisce in tale veste, la sua posizione è quella del debitore e non di un terzo interessato.
- Per il debitore, il termine per proporre reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento decorre dalla notificazione/comunicazione della sentenza, non dall'iscrizione nel registro delle imprese, che rileva invece per i terzi interessati.
- La qualificazione della parte come debitore o terzo interessato incide direttamente sul regime di decorrenza del termine di impugnazione e, quindi, sulla tempestività del reclamo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23658/2023 del 03/08/2023
- ordinanza_civile · 3 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23659/2023 del 03/08/2023
- ordinanza_civile · 3 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23660/2023 del 03/08/2023
- ordinanza_civile · 3 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23661/2023 del 03/08/2023
- ordinanza_civile · 3 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23662/2023 del 03/08/2023
- ordinanza_civile · 3 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23663/2023 del 03/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →