Cassazione Penale, Ordinanza n. 30634/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza di merito che lo aveva condannato per una contravvenzione stradale. Dalla motivazione emerge che i primi tre motivi erano diretti a contestare accertamenti di fatto già ritenuti concordemente dai giudici di merito e, in particolare, a invocare l'esimente della reazione all'atto arbitrario del pubblico agente, sostenendo che il controllo operato dagli operanti fosse illegittimo o quantomeno percepibile come tale. Il quarto motivo deduceva invece l'intervenuta prescrizione della contravvenzione di cui all'art. 186 c.d.s., calcolando il termine massimo senza considerare una sospensione del corso della prescrizione ricollegata alla cd. legge Orlando. La Corte rileva che i motivi non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva affermato la piena legittimità del controllo e, quindi, l'insussistenza anche putativa della scriminante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi tre motivi perché riproponevano questioni di fatto già definite dai giudici di merito e non censuravano efficacemente la motivazione sulla legittimità del controllo e sulla non riconoscibilità, neppure putativa, dell'esimente della reazione all'atto arbitrario del pubblico agente. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza ex art. 186 c.d.s., osservando che nel calcolo del termine il ricorrente non aveva considerato la sospensione introdotta dalla legge Orlando, applicabile perché il fatto era stato commesso il 21.12.2018. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È la contravvenzione oggetto del motivo sulla prescrizione; la Corte ritiene che il termine prescrizionale vada calcolato tenendo conto della sospensione introdotta dalla legge Orlando, applicabile al fatto commesso il 21.12.2018.
legge Orlando
La sospensione da essa prevista incide sul decorso della prescrizione e deve essere computata nel caso concreto.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono manifestamente infondati i motivi che si limitano a riproporre questioni di fatto già risolte in modo concorde dai giudici di merito, senza confrontarsi con la ratio della motivazione impugnata.
- L'esimente della reazione all'atto arbitrario del pubblico agente non è configurabile, neppure in via putativa, quando la motivazione di merito abbia accertato la piena legittimità del controllo o dell'atto dell'agente pubblico.
- La deduzione dell'intervenuta prescrizione deve essere formulata sulla base del corretto calcolo del termine massimo, comprensivo di tutte le sospensioni legali applicabili; l'omessa considerazione della sospensione prevista dalla legge Orlando rende infondato il motivo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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