Cassazione Penale, Ordinanza n. 12935/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo corretto l'approdo del Tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile il reclamo per difetto di specificità dei motivi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)
La controversia
Il condannato aveva chiesto la liberazione anticipata per il semestre 18/12/2024-18/06/2025; il Magistrato di sorveglianza aveva respinto la richiesta e il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile il reclamo perché proposto senza tempestiva indicazione dei motivi. In cassazione il difensore ha dedotto, in sintesi, che il fatto per il quale il ricorrente era stato denunciato nel semestre risultava archiviato e che il detenuto aveva comunque mantenuto una regolare condotta carceraria. La Corte ha però rilevato che il ricorso non censurava specificamente la ratio della decisione impugnata, cioè la mancanza di motivi nel reclamo, limitandosi a prospettare circostanze sul merito della richiesta di liberazione anticipata.
Norme richiamate
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Un motivo di impugnazione è specifico solo se indica in modo puntuale la parte del provvedimento censurata e le ragioni della critica; in difetto, l'impugnazione è inammissibile.
- Nel giudizio di legittimità non è sufficiente dedurre circostanze favorevoli al merito della domanda se il provvedimento impugnato è fondato su un preliminare vizio formale dell'impugnazione.
- Quando il reclamo è dichiarato inammissibile per difetto di motivi, il ricorso per cassazione deve confrontarsi con tale autonoma ratio decidendi, pena l'inammissibilità del ricorso stesso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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