Ordinanza n. 173/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 06426/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. II, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un provvedimento negativo riguardante un impianto inattivo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Lazio che aveva rigettato la domanda di sospensione cautelare. Dal testo non risultano specificati i motivi articolati nell'appello, ma il Consiglio di Stato ha valutato le censure dedotte come non idonee a superare le motivazioni del primo giudice, sia quanto al fumus boni iuris sia quanto al periculum in mora. In particolare, la società lamentava presumibilmente il pregiudizio derivante dall'efficacia del provvedimento negativo, ma il giudice ha rilevato che l'impianto era comunque inattivo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando sostanzialmente il rigetto della tutela cautelare pronunciato dal TAR Lazio. Ha ritenuto che le censure non fossero idonee a incidere sulle valutazioni del primo giudice né sotto il profilo della plausibile fondatezza delle pretese né sotto quello del pericolo di un danno grave e irreparabile. Quanto al periculum in mora, l'inattività dell'impianto rendeva inidonea la sospensione del provvedimento negativo a modificare la situazione materiale esistente; mancava quindi un pregiudizio cautelare attuale e concretamente rimuovibile mediante la misura richiesta. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento negativo non può essere concessa quando, anche in caso di sospensione, la situazione materiale pregiudizievole lamentata rimarrebbe invariata; in tal caso manca un periculum in mora concretamente rimuovibile mediante la misura cautelare.
- Nell'appello cautelare, la mera prospettazione di censure contro l'ordinanza di primo grado non è sufficiente: l'appellante deve dimostrare elementi idonei a infirmare sia la valutazione del fumus boni iuris sia quella del periculum in mora. La tutela può essere negata quando entrambe le valutazioni del primo giudice risultino non efficacemente contrastate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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