Cassazione Penale, Sentenza n. 30671/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Ferrara che aveva dichiarato inammissibile e comunque infondato l'appello avverso il rigetto, da parte del G.i.p., della richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto nei confronti di EUROPA METALLI s.r.l. per il reato previsto dall'art. 11 d.lgs. n. 74/2000. Il ricorrente contestava la carenza totale di motivazione e la valutazione probatoria (tra cui la rilevanza di un debito verso l'Agenzia delle Entrate pari a Euro 3.500, l'assenza di prove sulla falsità delle fatture e la mancata dimostrazione della sua consapevolezza delle verifiche fiscali), nonché l'inammissibilità dell'appello per presunto giudicato cautelare derivante da impugnazione promossa da altro soggetto (CICOTTI).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il profilo di inammissibilità dedotto dal Tribunale (non si era formato alcun giudicato cautelare sul MARTINELLI) ma ha comunque dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure del ricorrente attengono al merito e propongono una diversa lettura degli elementi probatori, non costituendo violazioni di legge o vizi motivazionali radicali. La Corte ha confermato che l'ordinanza impugnata conteneva una sufficiente motivazione (valutando elementi come il ruolo di amministratore di fatto del MARTINELLI, operazioni di "svuotamento" della società, pagamenti e conoscenza delle verifiche fiscali da parte di altri soggetti) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione alla disciplina degli impugnazioni degli atti cautelari; la Corte ha applicato il principio che il ricorso contro provvedimenti in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge, compresi errori di diritto o vizi motivazionali radicali
Norma del codice penale tributario contestata (reato connesso a fatture inesistenti/illecito tributario). La Corte ha ritenuto che, alla luce degli elementi di fatto (svuotamento della società, ruoli e pagamenti) la configurabilità del reato nei confronti del ricorrente non fosse censurabile in questa sede
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 2)
«il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice»
La Corte ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui in Cassazione su misure cautelari l'esame è limitato a profili di legittimità e a vizi motivazionali particolarmente gravi; le richieste di riesame meramente critiche del valore probatorio degli atti non sono ammissibili
Massime di principio
- I ricorsi per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo sono ammessi prevalentemente per violazioni di legge o per vizi motivazionali così gravi da rendere la decisione incomprensibile; non servono a rinnovare il giudizio di merito.
- Per ottenere l'annullamento di un provvedimento cautelare in Cassazione è necessario dimostrare un errore di diritto o un difetto motivazionale radicale; la semplice diversa valutazione delle prove o la proposta di una lettura alternativa dei fatti non sono sufficienti.
- Quando la contestazione penale riguarda operazioni di "svuotamento" della società e fatture sospette, i giudici considerano rilevanti non solo gli importi contestati ma anche il complesso delle operazioni (prelievi ingiustificati, pagamenti rilevanti a soggetti coinvolti, ruoli effettivi degli amministratori e collegamenti fra società).
- La qualifica di amministratore di fatto, se supportata da elementi concreti (controllo operativo, benefici patrimoniali, trasferimenti di beni), può rendere il soggetto responsabile anche se non figura formalmente come legale rappresentante.
- Nelle impugnazioni cautelari è strategico concentrare le doglianze su profili procedurali e di motivazione (es. carenza assoluta di motivazione, violazione di norme procedurali, incompetenza), poiché questi sono i profili che la Cassazione valuta in sede di legittimità.
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