Cassazione Penale, Sentenza n. 20653/2025 del 04/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 06/12/2024 che aveva annullato i decreti di perquisizione e sequestro del 31/10/2024 emessi nell'ambito di indagini per reato ai sensi dell'art. 518-quaterdecies c.p. Il ricorso articola due motivi: (1) violazione degli artt. 324 e 309 c.p.p. per omessa o apparente motivazione, sostenendo che i decreti contenevano invece descrizione fattuale (richiamo all'informativa di PG del 28/10/2024, risultanze dalla "Fondazione Giorgio e Isa de Chirico", indicazione delle opere oggetto d'indagine quali "Piazza d'Italia con ciminiera" e "Il Trovatore" e finalità probatorie tecniche); (2) violazione degli artt. 324 c.p.p., 240 comma 2 n.2) e 518-quaterdecies c.p., deducendo che i dipinti falsi non potevano essere restituiti perché soggetti a confisca obbligatoria anche fuori dai casi di condanna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha affermato che il decreto di sequestro del 31/10/2024 conteneva una descrizione anche sommaria delle condotte ipotizzate (messa in circolazione/vendita di opere d'arte contraffatte), le concrete risultanze (presentazione alla Fondazione, valutazione di non autenticità) e la finalità probatoria (accertamenti tecnici sulle opere). Ha quindi concluso che il Tribunale del riesame aveva motivato in modo avulso dal contenuto del decreto e ha annullato l'ordinanza del 06/12/2024 disponendo il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. L'ulteriore doglianza relativa alla impossibilità di restituzione per confisca obbligatoria è stata assorbita.
Norme richiamate
art. 518-quaterdecies cod. pen.
art. 518-quaterdecies cod.pen.
Norma richiamata quale fattispecie penale contestata: la Corte osserva che non è sufficiente il mero richiamo alla norma ma nel caso di specie il decreto indicava specifiche condotte (messa in circolazione/vendita di opere false) e i beni ritenuti pertinenti al reato
art. 324 cod. proc. pen.
Richiesto come parametro di legittimità della motivazione del decreto di sequestro: la Corte ribadisce l'obbligo di motivare la descrizione della condotta, la relazione dei beni con il reato e la finalità probatoria
art. 309 cod. proc. pen.
Riferimento alla disciplina sul decreto di perquisizione e sequestro; invocata dal ricorrente per censurare la presunta carenza motivazionale
art. 240, comma 2, n. 2)
Norma richiamata dal ricorrente nella seconda doglianza con riferimento alla confisca obbligatoria: il ricorso sosteneva che beni falsi messi in circolazione potevano essere sottratti alla restituzione per effetto di norme di confisca; la Corte non si è pronunciata sul merito perché ha ritenuto assorbito il motivo
art. 611 cod. proc. pen.
Norma procedurale citata come riferimento alla memoria difensiva depositata dal difensore dell'indagato
Massime di principio
- Per la validità di un decreto di perquisizione o sequestro probatorio è necessario che la motivazione descriva la condotta ipotizzata, la sua riconduzione a una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con il reato, nonché la finalità probatoria; il mero richiamo alla norma è insufficiente.
- Una descrizione fattuale anche sommaria (es. riferimenti a informative, identificazione di specifiche opere, valutazioni di non autenticità, esigenza di accertamenti tecnici) può essere sufficiente a reggere il decreto di sequestro probatorio.
- Il giudice del riesame non può annullare decreti sulla base di motivazioni avulse dal contenuto reale dei provvedimenti impugnati; la valutazione della motivazione deve essere collegata alle risultanze concretamente indicate nel decreto.
- Se in un caso analogo il pubblico ministero dimostra nel decreto elementi che collegano i beni al reato e la finalità investigativa, il sequestro probatorio è legittimo e le censure per omessa motivazione difficilmente prevarranno in Cassazione.
- La questione della restituzione di beni che potrebbero essere soggetti a confisca obbligatoria (es. opere false) richiede una valutazione separata e puntuale: la Corte di legittimità può non decidere sul punto se ritiene risolte altre censure procedurali, pertanto chi invoca la confisca deve prospettarla e documentarla nel merito procedurale per ottenere una pronuncia definitiva.
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