Cassazione Penale, Sentenza n. 20560/2022 del 26/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Milano che l'aveva condannata per il reato di indebita compensazione (art. 10-quater, co. 2, D.Lgs. n. 74/2000) per aver utilizzato crediti IRAP inesistenti negli anni d'imposta 2012, 2013 e 2014. In Cassazione sono stati dedotti sei motivi, sinteticamente: (i) nullità del decreto che dispone il giudizio e vizio di applicazione degli artt. 417, 429 e 125 c.p.p. per insufficiente enunciazione del fatto; (ii) violazione del diritto di difesa e dell'art. 6 CEDU per mancata specificità del capo di imputazione (criticando la mancata indicazione puntuale dei modelli F24 e la collocazione normativa della fattispecie); (iii) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 521 c.p.p.) per presunta mutazione della fattispecie da crediti non spettanti a crediti inesistenti a seguito della modifica normativa; (iv) vizi motivazionali e travisamento della prova (art. 192, 533 co.1 c.p.p. e art. 10-quater), con lamentele sull'origine degli accertamenti (controllo "a tavolino" dell'Agenzia delle Entrate) e sulla valutazione degli indizi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile (trattato ex art. 23 co. 8 D.L. 137/2020). Ha ritenuto infondati i primi due motivi: il decreto che dispone il giudizio era sufficientemente specifico (indicava la qualità di legale rappresentante, le annualità, il numero di modelli F24, la tipologia e gli importi dei crediti) e la nullità contestata è di natura relativa ma era stata tempestivamente eccepita; la mancata indicazione dei singoli modelli F24 è inconferente perché la presentazione degli F24 non era in contestazione, mentre rilevante è l'esistenza o meno dei crediti. Il motivo relativo all'art. 521 c.p.p. è stato ritenuto generico e privo di specificità: non vi è stata mutazione radicale dell'addebito né pregiudizio per la difesa, atteso che gli elementi essenziali della fattispecie contestata erano noti e difendibili. I motivi che impugnano la valutazione della prova e la motivazione sono stati in gran parte esclusi per inammissibilità perché la Corte di legittimità non riesamina il merito o la valutazione probatoria dei giudici di merito; non è emersa una manifesta illogicità o contraddittorietà "ictu oculi" della motivazione. Sul merito, i giudici di merito avevano documentato l'uso in compensazione di crediti IRAP inesistenti su base documentale (modelli F24 e riscontri dell'Agenzia delle Entrate) e la posizione della ricorrente come amministratore/liquidatore della società Viola s.r.l. nei periodi rilevanti. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 74/2000, art. 10-quater, comma secondo
art. 10-quater, comma secondo, D.Lgs. n. 74/2000
La Corte richiama che l'ipotesi di indebita compensazione con crediti inesistenti è integrata quando viene presentato il modello F24 che realizza l'omesso versamento; la fattispecie è stata applicata alla condotta documentata dall'Agenzia delle Entrate.
Il giudice osserva che il D.Lgs. 158/2015 ha separato in commi distinti (e con diverso trattamento sanzionatorio) le ipotesi di crediti non spettanti e crediti inesistenti; tuttavia la mera modifica normativa o la precedente collocazione comune non annulla la differenza sostanziale fra le fattispecie ai fini del principio di corrispondenza.
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Norma richiamata per il rito di trattazione del ricorso in Cassazione; la Corte dichiara il ricorso inammissibile nel procedimento trattato secondo questa disposizione.
Codice di procedura penale, art. 429
Stabilisce il contenuto del decreto che dispone il giudizio (esigenza di enunciazione chiara e precisa del fatto); la Corte valuta il decreto impugnato alla luce di tale requisito e lo ritiene adeguato.
Codice di procedura penale, art. 491
Termine per eccepire la nullità relativa del decreto che dispone il giudizio; la Corte ricorda che la nullità per insufficiente enunciazione è relativa e deve essere tempestivamente eccepita.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6
Richiamato il diritto dell'imputato ad essere informato della natura e dei motivi dell'accusa; la Corte ritiene che l'informazione fornita fosse sufficiente per consentire alla difesa di esercitarsi.
Codice di procedura penale, art. 521
Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la Corte chiarisce che la mutazione del fatto è rilevante solo se radicale e idonea a creare incertezza sull'oggetto dell'imputazione e reale pregiudizio alla difesa; nel caso non sussiste tale pregiudizio.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1 (lett. c ed e)
art. 606 co. 1 lett. c) ed e) c.p.p.
Limiti del sindacato in Cassazione: possibile il controllo di error in procedendo (lett. c) con ampiezza, ma il vizio di motivazione (lett. e) è sindacabile solo se specificamente dedotto e riguarda fatti ove si evidenzi 'manifesta illogicità' o contraddittorietà 'ictu oculi'; non è consentito rinnovare il giudizio di merito.
Codice di procedura penale, art. 192
Regole generali sulla valutazione della prova: la Corte ricorda che la valutazione probatoria è di competenza del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione salvo travisamenti gravi che disarticolino la motivazione.
Codice di procedura penale, art. 533, comma 1
Richiama poteri del giudice di merito nella motivazione; la Cassazione non rivede la valutazione delle risultanze processuali se non nei limiti stretti previsti dalla giurisprudenza.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma sui costi del procedimento: la Corte condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione ai sensi di tale articolo.
Massime di principio
- La nullità del decreto che dispone il giudizio per insufficiente enunciazione del fatto è in genere relativa: deve essere eccepita tempestivamente (art. 491 c.p.p.) e va valutata in concreto se l'imputato abbia avuto comunque gli elementi essenziali per difendersi.
- In Cassazione non è possibile una nuova valutazione del merito o della prova: i vizi motivazionali sono sindacabili solo se manifesti, specifici e suscettibili di verifica 'ictu oculi' (art. 606 co.1 lett. e)). Questioni di fatto e rivalutazioni probatorie appartengono ai giudici di merito.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 521 c.p.p.) richiede una trasformazione radicale della fattispecie per integrare un'ipotesi di mutamento che pregiudichi la difesa; la mera diversa espressione letterale o una diversa collocazione normativa non bastano se gli elementi essenziali dell'accusa sono noti.
- Nei reati tributari come l'indebita compensazione la consumazione si realizza con l'operazione tecnica (es. invio del modello F24) che concretizza l'omesso versamento; la contestazione deve comunque contenere gli elementi necessari per individuare l'oggetto della difesa (anni, importi, tipo di credito).
- Le modifiche legislative (es. D.Lgs. 158/2015) che distinguono ipotesi sanzionatorie diverse non eliminano automaticamente la liceità di una contestazione formulata sulla base della precedente struttura normativa, purché l'imputato abbia potuto conoscere e confrontarsi con gli elementi concreti della fattispecie.
- Le eccezioni procedurali o di nullità vanno formulate con precisione e tempestività; argomentazioni meramente ripetitive o generiche rispetto ai motivi già esaminati in grado di merito rischiano di essere dichiarate inammissibili.
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