Sentenza del 08/03/2017 n. 5934 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cartella era stata emessa per l’imposta di registro sul maggior valore attribuito dall’Ufficio al terreno, in base a un avviso di rettifica e liquidazione non impugnato da C.M.B. La CTR Lombardia, riformando la decisione di primo grado, aveva annullato la cartella perché la coobbligata BB srl aveva ottenuto dalla CTP di Milano una riduzione del valore e aveva pagato quanto dovuto. L’Agenzia ha contestato: (1) e (2) che la contribuente potesse beneficiare del giudicato favorevole alla coobbligata, non essendo quella sentenza definitiva alla data della decisione della CTR; e che fosse comunque opponibile a C.M.B., considerato che l’Agenzia aveva impugnato anche la partecipazione di quest’ultima al giudizio. Ha inoltre censurato (3) la conclusione che il pagamento della società avesse già soddisfatto integralmente il credito, poiché era avvenuto nell’ambito della riscossione frazionata durante un giudizio ancora pendente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto tutti e tre i motivi dell’Agenzia, cassato la sentenza della CTR Lombardia n. 129/33/11 del 30 novembre 2011 e rinviato alla CTR Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Alla data della sentenza impugnata, 30 novembre 2011, la pronuncia della CTP favorevole alla BB srl non era definitiva: l’appello dell’Agenzia, proposto il 21 giugno 2011, era ancora pendente. La mancata impugnazione dell’avviso da parte di C.M.B. non era di per sé ostativa all’estensione del giudicato, ma mancava ancora un giudicato favorevole da estendere; neppure risultava un giudicato diretto opponibile alla contribuente, perché era ancora controversa la sua partecipazione al giudizio. Inoltre, il pagamento della BB srl, eseguito in riscossione frazionata durante la pendenza del giudizio e suscettibile di sgravio o rimborso secondo il suo esito, non dimostrava una definitiva soddisfazione del credito né una duplicazione d’imposta. In rinvio, la CTR dovrà esaminare gli altri motivi di opposizione alla cartella proposti da C.M.B., non decisi dalla Cassazione.
Norme richiamate
Non perchè la stessa fosse rimasta inerte nei confronti dell'atto impositivo (circostanza ritenuta di per sè non preclusiva dell'effetto estensivo ex art. 1306, comma 2 cit.: Cass. nn. 26008/13; SU 7053/91; 3306/03; 10202/03), ma per la differente e più radicale ragione che tale giudicato favorevole, a quella data, ancora non era venuto ad esistenza.
Il coobbligato solidale può avvalersi, alle condizioni previste dalla norma, del giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato anche se non aveva impugnato l’atto impositivo. L’estensione presuppone però che il giudicato favorevole si sia effettivamente formato: una decisione ancora impugnata non può produrre tale effetto.
Nemmeno, era dato riscontrare la formazione di un giudicato favorevole del quale la C. - che partecipò al giudizio poi definitosi con la sentenza CTP 90/18/10 potesse avvantaggiarsi in forza di un effetto, non estensivo per vincolo di solidarietà, ma diretto e personale ex art. 2909 c.c..
Il giudicato può operare direttamente nei confronti della parte che ha partecipato al giudizio, ma solo se la decisione è definitiva e opponibile nei suoi confronti. Nel caso concreto, la pendenza dell’appello anche sulla partecipazione di C.M.B. impediva di riconoscere tale effetto.
Nel senso che il giudicato esterno è idoneo a fare stato nel processo solo quando ne sia certa la sua formazione, la quale deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza con il relativo attestato di cancelleria, si richiama l'indirizzo di Cass. nn. 10623/09 e 21469/13.
Chi invoca un giudicato esterno deve provarne con certezza la formazione, anche se la controparte non la contesta. A tal fine deve produrre la sentenza corredata dall’attestazione di cancelleria richiesta; la regola si applica anche al processo tributario.
Art. 68 del D.P.R. n. 131 del 1986
Va infatti considerato che il pagamento del dovuto da parte della società acquirente BB srl era qui avvenuto in sede di riscossione frazionata in pendenza di giudizio D.P.R. n. 131 del 1986 , ex art. 68; e poichè quest'ultimo era, per le indicate ragioni, ancora in corso al momento dell'emanazione della sentenza qui impugnata, non poteva la Commissione Tributaria Regionale individuare una ragione di accoglimento della tesi della C. nella eventualità di una indebita "duplicazione d'imposta"; giacchè quest'ultima non poteva configurarsi che in sede di riscossione definitiva, ed a seconda dell'esito del giudizio ancora pendente nei confronti della BB srl.
Il pagamento effettuato durante la riscossione frazionata e mentre è pendente il giudizio non prova, da solo, che il credito sia stato definitivamente soddisfatto. L’eventuale duplicazione d’imposta può essere valutata solo nella fase di riscossione definitiva, tenendo conto dell’esito del contenzioso.
Massime di principio
- L’estensione del giudicato favorevole tra coobbligati solidali richiede che il giudicato si sia già formato: una pronuncia ancora soggetta a impugnazione non può fondare l’annullamento della pretesa verso un altro coobbligato.
- La mancata impugnazione dell’atto impositivo da parte del coobbligato non esclude automaticamente il beneficio dell’art. 1306, comma 2, c.c.; occorre però verificare che ricorrano gli altri presupposti dell’estensione e che non vi siano limiti derivanti dalla posizione individuale del contribuente.
- Il giudicato esterno deve essere provato documentalmente nella sua definitività, anche quando non sia contestata dalla controparte; la decisione va prodotta con l’attestazione di cancelleria prevista.
- Un pagamento eseguito in riscossione frazionata durante un giudizio pendente non equivale necessariamente a pagamento definitivo del debito e non dimostra, da solo, una duplicazione d’imposta.
- Se la decisione di merito si fonda su più ragioni autonome e tutte vengono cassate, il giudice di rinvio deve riesaminare anche le ulteriori censure rimaste non decise.
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