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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28300/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di patteggiamento pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Tivoli ai sensi dell'art. 444 c.p.p., deducendo un unico motivo: vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva. Dalla decisione emerge che il riconoscimento della recidiva e la sua comparazione in equivalenza con le circostanze attenuanti erano stati oggetto dell'accordo tra le parti. La Corte ha quindi rilevato che il ricorso investiva una questione non deducibile nei ristretti limiti del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non atteneva né alla volontà dell'imputato, né alla correlazione tra richiesta e sentenza, né all'erronea qualificazione giuridica del fatto, né all'illegalità della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla motivazione relativa alla recidiva fosse estranea ai motivi di ricorso consentiti contro la sentenza resa ex art. 444 c.p.p. ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Poiché il tema della recidiva era già compreso nell'accordo tra le parti, non risultava dedotto alcun vizio attinente alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza o all'illegalità della pena. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, che nel caso di specie costituisce il provvedimento impugnato.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli vizi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi inammissibili censure che attengano al mero vizio di motivazione su questioni già coperte dall'accordo delle parti.
  • Quando il riconoscimento di una recidiva e la relativa comparazione con le circostanze attenuanti rientrano nell'accordo di patteggiamento, non è deducibile in cassazione un vizio motivazionale su tali punti, in assenza di allegazioni sulla volontà dell'imputato, sulla correlazione tra richiesta e decisione o sull'illegalità della pena.
  • Nel giudizio di legittimità avverso il patteggiamento, la nozione di "illegalità della pena" non può essere evocata in modo generico: occorre dedurre un effettivo vizio riconducibile ai limiti normativi del mezzo di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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