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Ordinanza

Ordinanza n. 2984/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sez. IV-ter, 18 maggio 2026 n. 9198, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202605461

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado, con contestuale impugnazione degli atti della procedura selettiva

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La candidata ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia della sentenza appellata. Il Consiglio di Stato ha rilevato, sulla base della documentazione prodotta in entrambi i gradi di giudizio, che la controversia presenta questioni complesse, tali da richiedere un esame più approfondito nella sede di merito. È stata inoltre chiesta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei potenziali controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami, poiché il Ministero non aveva consentito alla ricorrente di conoscere i dati relativi a tutti i soggetti potenzialmente controinteressati.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare nei limiti indicati in motivazione, senza definire il merito dell'appello. In applicazione dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ha fissato l'udienza di merito per il 28 gennaio 2027. Ha inoltre disposto l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, da effettuarsi attraverso la pubblicazione dell'atto di appello sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 41 c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, nell'ambito della fase cautelare, di adottare una misura cautelare e fissare contestualmente l'udienza di merito quando la controversia richiede un esame approfondito.

  • art. 41 c.p.a.

    Consente l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami; nella fattispecie la modalità è stata ritenuta giustificata dall'impossibilità per la ricorrente di conoscere i dati di tutti i potenziali controinteressati.

Massime di principio

  • Quando, in sede cautelare d'appello, la controversia presenta questioni complesse che richiedono un esame approfondito, il giudice può accogliere la domanda cautelare nei limiti necessari e fissare contestualmente l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
  • L'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami può essere disposta quando il numero o l'identità dei potenziali controinteressati non siano conoscibili dalla parte e tale impossibilità dipenda anche dalla mancata disponibilità dei relativi dati da parte dell'amministrazione.
  • La pubblicazione dell'atto di appello sul sito istituzionale dell'amministrazione interessata può costituire modalità idonea di notificazione per pubblici proclami, ove sia indicata dal giudice nell'ambito dell'integrazione del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentale

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