Sentenza n. 5341/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che aveva accolto il ricorso per l’ottemperanza del giudicato civile, limitatamente alla liquidazione delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante non ha contestato il riconoscimento del beneficio economico della Carta elettronica per il docente, già disposto in sede di ottemperanza in esecuzione del giudicato civile, né l’importo del beneficio, pari complessivamente a 2.500 euro oltre accessori. Ha impugnato esclusivamente la misura delle spese di lite liquidate dal TAR, ritenendola inadeguata. Il Ministero si è costituito resistendo all’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello parzialmente fondato, richiamando il consolidato orientamento della Sezione sui criteri di liquidazione delle spese nei giudizi relativi alla Carta elettronica per il docente. In parziale riforma della sentenza impugnata, ha liquidato in 800 euro le spese del giudizio di ottemperanza di primo grado, oltre agli accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari. Ha inoltre posto a carico del Ministero il rimborso del contributo unificato versato o anticipato per i giudizi di primo e secondo grado. Le spese del grado di appello sono state compensate, poiché l’appello è stato accolto solo parzialmente e sussistevano incertezze interpretative sui criteri di liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico della “Carta elettronica per il docente”
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente in esecuzione del giudicato civile.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
la sentenza deve contenere «la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi»
Consente al giudice di motivare mediante rinvio a precedenti conformi, purché sia assicurata una concisa esposizione delle ragioni della decisione.
la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme
Consente la motivazione semplificata mediante riferimento al punto risolutivo o a un precedente conforme.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello avente a oggetto esclusivamente la liquidazione delle spese di lite, il giudice può riformare parzialmente la sentenza di primo grado determinando direttamente l’importo ritenuto congruo, senza riaprire le questioni sostanziali già definite.
- Quando l’appello è accolto solo parzialmente e sussistono incertezze interpretative sui criteri di liquidazione delle spese, il giudice può compensare integralmente le spese del grado di appello, pur ponendo a carico dell’amministrazione le spese del primo grado nella misura rideterminata.
- La sentenza amministrativa può motivare mediante richiamo a precedenti conformi della stessa Sezione, ai sensi degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a., quando il rinvio consenta di individuare sinteticamente la ragione decisiva della pronuncia.
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