Cassazione Civile, Ordinanza n. 28871/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di conciliazione concluso in sede giudiziale tra due soggetti privati, nel quale erano stati assunti obblighi di fare o non fare. In primo grado il Tribunale aveva dato rilievo alla conciliazione; la Corte d'Appello di Roma, adita sull'impugnazione, ha invece accolto l'appello ritenendo che il verbale di conciliazione non potesse costituire titolo esecutivo per l'esecuzione degli obblighi di fare o non fare. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 185, 474 e 612 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che il verbale di conciliazione giudiziale è idoneo a fondare l'esecuzione coattiva anche per obblighi di fare o non fare e che la Corte territoriale si era posta in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 366 del 2002. La parte resistente ha depositato controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha censurato la Corte d'Appello per avere aderito in modo acritico a un risalente orientamento giurisprudenziale che escludeva l'idoneità del verbale di conciliazione a fondare l'esecuzione degli obblighi di fare o non fare, senza confrontarsi con il successivo indirizzo della Corte costituzionale. Secondo la Cassazione, in presenza di una conciliazione giudiziale il codice attribuisce al verbale efficacia di titolo esecutivo e le ragioni ostative all'esecuzione specifica devono essere valutate, se preesistenti, nella fase di formazione dell'accordo e non ex post nel procedimento esecutivo; restano solo le eventuali ragioni sopravvenute. Poiché la Corte territoriale non aveva verificato in concreto l'esistenza di ostacoli sopravvenuti e aveva escluso in radice l'idoneità del verbale, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla conciliazione giudiziale e sul relativo verbale
richiamato come base dell'efficacia di titolo esecutivo del verbale di conciliazione
interpretato nel senso che consente il procedimento di esecuzione anche quando il titolo esecutivo sia un verbale di conciliazione, salvo valutare le ragioni ostative preesistenti in sede di formazione dell'accordo
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione/falsa applicazione di legge
Corte cost. n. 366 del 2002
richiamata come precedente costituzionale che legittima l'interpretazione estensiva dell'art. 612 c.p.c. in presenza di verbale conciliativo
Massime di principio
- Il verbale di conciliazione concluso in sede giudiziale, in quanto espressamente assistito da efficacia esecutiva, può costituire titolo per l'esecuzione forzata anche in relazione a obblighi di fare o non fare, non essendo corretto escluderne in radice l'idoneità.
- Le eventuali ragioni ostative all'esecuzione specifica di un obbligo contenuto in un accordo conciliativo devono essere considerate, se preesistenti, nel momento della formazione dell'accordo davanti al giudice, e non possono essere semplicemente opposte ex post nel procedimento esecutivo.
- Quando un giudice di merito si fondi su un orientamento giurisprudenziale superato, deve confrontarsi con il successivo arresto della Corte costituzionale e verificare in concreto se vi siano ragioni sopravvenute che impediscano l'esecuzione.
- In presenza di conciliazione giudiziale, non basta affermare astrattamente l'inidoneità del verbale come titolo esecutivo: occorre verificare la concreta coercibilità dell'obbligo alla luce della natura dell'accordo e delle eventuali cause sopravvenute di ineseguibilità.
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