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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8688/2024 del 02/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Francesca Italia aveva impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva respinto la sua querela di falso relativa a un verbale di accertamento su una veranda, la domanda di accertamento di illegittimità dell'ordinanza comunale di demolizione n.157/2009 e la domanda di risarcimento danni. In Cassazione ha articolato cinque motivi: (i) violazione delle regole istruttorie e mancata ammissione delle prove testimoniali; (ii) errata valutazione della querela di falso e della presunta falsità delle misurazioni/descrizioni (uso dell'avverbio "circa" e discrepanze metrature); (iii) doglianza per la mancata decisione sulle altre domande (risarcitoria e di accertamento amministrativo) una volta ritenuta insussistente la falsità; (iv) censura sul valore della causa e sulla liquidazione eccessiva delle spese; (v) violazione dell'art.92 c.p.c. per la condanna alle spese nonostante accoglimento parziale dell'appello. La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili per carenza di autosufficienza le censure relative alla mancata ripetizione delle richieste probatorie e le valutazioni di fatto sui presunti errori nelle misurazioni, ma ha dato ragione alla ricorrente sul terzo motivo: ha affermato che nel giudizio principale di querela di falso possono essere proposte coeve ulteriori domande nei confronti della stessa parte ai sensi dell'art.104 c.p.c., superando l'interpretazione giurisprudenziale che isolava la querela di falso impedendo l'affiancamento di altre domande.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati, ha dichiarato ammissibile la domanda ulteriore rispetto alla querela di falso (principio enunciato: nel giudizio avente ad oggetto querela di falso proposta in via principale è ammissibile la contemporanea proposizione di ulteriori domande nei confronti della stessa parte ai sensi dell'art.104 c.p.c.), ha condannato in solido gli intimati a rifondere le spese processuali del presente grado (liquidate nel dispositivo) e ha disposto equa compensazione delle spese relative ai due gradi di merito. Le altre censure (sull'ammissione delle prove e sulla valutazione della falsità per difformità di misurazioni) sono state ritenute infondate o inammissibili per mancanza di capitoli probatori o perché si tratta di valutazioni di merito.

Norme richiamate

  • art. 104 c.p.c.

    Applicato dalla Corte per affermare che, anche in presenza di querela di falso proposta in via principale, e' ammessa la coeva proposizione da parte dell'attore nel medesimo giudizio di ulteriori domande nei confronti della stessa parte; in caso di esigenze istruttorie rilevanti è possibile disporre la separazione o la rimessione in istruttoria.

  • art. 221 c.p.c.

    finché la verità del documento non sia accertata con sentenza passata in giudicato

    Richiamato nel contesto della funzione dell'accertamento della verità del documento; la Corte ha considerato che tale finalità non impedisce la compresenza di altre domande nel medesimo processo.

  • art. 360 c.p.c. (primo comma, nn. 3 e 4)

    Norma di riferimento per i motivi di cassazione: la ricorrente aveva dedotto violazioni di legge e vizi di motivazione ai sensi di tali commi; la Corte ha esaminato la fondatezza delle censure applicando i criteri di legge.

  • art. 103 c.p.c.

    Richiamato unitamente all'art.104 per consentire, se necessario, la separazione delle cause o la rimessione in istruttoria qualora l'accertamento della querela di falso richieda una cognizione distinta o integrativa per le altre domande.

  • art. 92 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente in tema di condanna alle spese nonostante accoglimento parziale; la Corte, accogliendo parzialmente il ricorso, ha comunque disposto la condanna delle parti resistenti alle spese del presente grado ritenendo sussistere la soccombenza virtuale.

  • art. 10 c.p.c.

    Richiamato nella censura relativa alla determinazione del valore della causa e alla liquidazione delle spese; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze riferite al mancato svolgimento dell'istruttoria, essendo molte questioni valutazioni di merito o inammissibili.

  • art. 112, 115, 183, 189 c.p.c.

    Norme invocate dalla ricorrente in relazione alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, all'onere della prova e alle modalità istruttorie; la Corte ha ritenuto che molte delle doglianze attengono a valutazioni di fatto o a mancanza di autosufficienza (capitolazioni probatorie), con conseguente inammissibilità o infondatezza delle censure.

  • art. 59, legge 69/2009

    Richiamata dalla ricorrente in tema di translatio iudicii; la Corte ha menzionato la norma nel quadro delle doglianze procedurali, senza tuttavia ritenere decisivi i profili dedotti.

Massime di principio

  • Nel giudizio introdotto con querela di falso proposta in via principale e' in linea di principio ammessa la contemporanea proposizione di altre domande (anche risarcitorie o di accertamento) nei confronti della stessa parte ai sensi dell'art.104 c.p.c.; l'eventuale frazionamento non e' obbligatorio e puo' essere evitato salvo che l'istruttoria richieda la separazione.
  • Se la querela di falso e altre domande coesistono, il giudice puo' decidere subito su tutto, rimandare in istruttoria per le questioni che richiedono ulteriori indagini, o disporre la separazione delle cause conformemente agli artt.103 e 104 c.p.c.
  • Le contestazioni concernenti meri apprezzamenti di fatto (es. piccole discrepanze di misurazione o uso di termini quali "circa") sono soggette al libero convincimento del giudice di merito e, salvo errori macroscopici, difficilmente valorizzabili in Cassazione come vizi di diritto.
  • Per far valere omissioni istruttorie o richieste probatorie non accolte in gravame, il ricorrente deve indicare in modo autosufficiente i capitoli probatori e i motivi concreti di pregiudizio; altrimenti le doglianze sono dichiarate inammissibili.
  • In caso di istanza di cessazione della materia del contendere con richiesta di valutazione della soccombenza virtuale, il giudice di legittimità deve verificare chi debba essere considerato soccombente virtuale e puo' disporre la condanna alle spese del grado di legittimità nei confronti delle parti responsabili.

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