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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8855/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva accolto l'appello di Global Structured Finance avverso avvisi di liquidazione dell'imposta di registro. L'Ufficio aveva riqualificato l'operazione in termini di cessione di azienda; la CTR, richiamando la riforma dell'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, ritenne che la riqualificazione si fondasse su elementi extratestuali (collegamento con un contratto preliminare non riportato nell'atto registrato) e quindi fosse inibita all'Amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio perché Global Structured Finance aveva presentato istanza di definizione agevolata e versato l'importo dovuto, come risultante anche dall'elenco trasmesso dall'Agenzia delle Entrate. La Corte ha fondato la decisione sulle disposizioni della l. 29 dicembre 2022, n. 197 (commi 197-202 e 201), e successive modifiche/discipline collegate (d.l. n. 34/2023 e conversione), che prevedono la sospensione e, in caso di deposito della domanda e del versamento, la dichiarazione di estinzione del processo. Ha precisato inoltre che le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate e ha compensato le spese tra le parti. La Corte ha altresì rilevato gli effetti estensivi della definizione agevolata verso i coobbligati e richiamato l'istituto della prenotazione a debito; non ha deciso sul merito della riqualificazione fiscale per effetto dell'estinzione del giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20

    «L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi.»

    La Corte evidenzia che la riforma ha limitato l'uso di elementi extratestuali da parte dell'Ufficio e richiede che la qualificazione sia desumibile dagli elementi contenuti nell'atto sottoposto a registrazione.

  • L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87 (riforma art. 20)

    È la disposizione che ha riformulato l'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986; la CTR e la Corte hanno considerato tale riforma nel valutare l'ammissibilità dell'utilizzo di documenti extratestuali per la riqualificazione.

  • L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084

    Richiamata come norma che qualifica la riforma dell'art. 20 quale interpretazione autentica del testo unico, rilevante per l'interpretazione della portata della nuova disciplina.

  • L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 196-202

    Testo richiamato integralmente in più comma: es. "Le controversie definibili non sono sospese... In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare..."; "Nelle controversie pendenti... il processo è dichiarato estinto..."; "La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri..."

    Disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie: prevede sospensione del processo su richiesta del contribuente che chiede la definizione, l'estinzione del processo se la domanda e i versamenti sono depositati, e gli effetti della definizione sui coobbligati.

  • D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, art. 40, comma 3, convertito in L. 21 aprile 2023, n. 41

    Prevede l'obbligo per l'Agenzia di trasmettere alla Corte l'elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei versamenti; tale elenco è stato acquisito e utilizzato dalla Corte per verificare l'accesso alla definizione.

  • D.L. 30 marzo 2023, n. 34, art. 20 (modifiche e conversioni)

    Contiene modifiche ai termini e alle modalità procedurali della disciplina della definizione agevolata (es. sospensione, termini), richiamate dalla Corte per la valutazione dell'applicabilità delle norme al caso concreto.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater (con riferimento al contributo unificato)

    La Corte ha ritenuto che non fosse dovuto un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato in relazione alla causa estintiva per definizione agevolata, richiamando la disciplina dell'articolo.

Massime di principio

  • Se il contribuente presenta domanda di definizione agevolata e deposita i relativi versamenti secondo le norme (l. n. 197/2022 e successive modifiche), il processo pendente può essere sospeso e quindi dichiarato estinto senza che la Corte decida sul merito della controversia.
  • La definizione agevolata perfezionata da un coobbligato può giovare anche agli altri coobbligati, inclusi quelli per i quali la controversia non è più pendente; tuttavia non dà luogo alla restituzione di somme già versate ove eccedenti.
  • L'Amministrazione finanziaria, nella riqualificazione degli atti ai fini dell'imposta di registro, deve fondarsi sugli elementi desumibili dall'atto presentato alla registrazione; elementi extratestuali non riportati nell'atto (es. contratti preliminari esterni) non possono essere utilizzati per requalificare l'atto quando la norma richiede valutazione basata sull'atto medesimo.
  • La dichiarazione di estinzione del processo non impedisce all'Amministrazione di comunicare un eventuale diniego della definizione agevolata; tale diniego è soggetto a specifici termini di impugnazione e può dar luogo alla revocazione del provvedimento di estinzione.
  • Le spese del processo estinto per definizione agevolata restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diversa decisione del giudice; la Corte può disporre compensazione delle spese tra le parti.

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