Cassazione Civile, Sentenza n. 8839/2024 del 03/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, pur ritenendo motivato l'avviso di rettifica e liquidazione relativo alla compravendita (6 novembre 2009) di un terreno edificabile sito nel Comune di Marino, aveva rideterminato il valore unitario da €600,00/mc (uso dall'Agenzia) a €500,00/mc in ragione della comparazione con atti prodotti dai contribuenti (compravendita 30 maggio 2006 con valore €394,80/mc e accordo in adesione con valore €350,00/mc). I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: nullità della sentenza di gravame per presunta pronuncia su questioni non richieste dall'Ufficio (violazione art.112 c.p.c.); motivazione apparente, illogica e decisione secondo equità (violazione artt.113,116,132 c.p.c.); insufficiente motivazione dell'avviso di rettifica (violazione l. 27/7/2000 n.212 art.7 e d.P.R. 26/4/1986 n.131 artt.51 e 52, comma 2-bis), con contestazione degli indici usati e delle comparazioni (l'area sarebbe in parte inutilizzabile per difetto di servizi); omesso esame di fatti decisivi e uso di comparazioni non pertinenti; vizio nella decisione sulle spese (art.91 e 92 c.p.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutti i suoi motivi. Ha ritenuto che: la motivazione della sentenza di gravame è presente e adeguata e non sussiste omessa pronuncia; la riformulazione del sindacato di legittimità sulla motivazione è limitata (Sezioni Unite) e la censura era infondata perché non evidenziava un'anomalia della motivazione riconducibile ai parametri di nullità costituzionalmente rilevante; la rideterminazione del valore operata dal giudice del gravame è un apprezzamento discrezionale fondato su dati (valori unitari a mc) e non una decisione per equità impropria, quindi sindacabile in Cassazione solo per carenza od inadeguatezza motivazionale (che qui non sussiste); l'avviso di rettifica è stato adeguatamente motivato mediante l'enunciazione del criterio astratto e l'utilizzo di una stima dell'UTA/UTE come fonte idonea; la censura per omesso esame era generica e non individuava un fatto storico decisivo non considerato; la pronuncia sulle spese è stata motivata e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Conseguentemente, il ricorso è respinto e i ricorrenti sono condannati al pagamento, in solido, delle spese di giudizio di legittimità (liquidate in €5.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito) e si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento del contributo unificato aggiuntivo previsto dal d.P.R. n.115/2002 art.13 c.1-quater.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3,4,5
Fondamento dei motivi di cassazione; la Corte ricorda la limitazione dell'esame di legittimità sulla motivazione (soprattutto dopo le Sezioni Unite) e distingue i vizi denunciabili (mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddittoria o incomprensibile) dalla semplice insufficienza della motivazione.
art. 112 cod. proc. civ.
Richiesta di pronuncia su tutte le questioni proposte; la Corte ha ritenuto che non sussistesse omessa pronuncia da parte del giudice del gravame, perché le questioni erano state esaminate.
artt. 113, 115, 116 e 132 cod. proc. civ.
Riguardano i poteri e limiti del giudice in ordine alla valutazione della prova e alla motivazione. La Corte ha affermato che la rideterminazione del valore rientra nella prudente discrezionalità del giudice (artt.115-116) e non configura decisione per equità ove motivata (art.113 secondo comma invocato dai ricorrenti non applicabile).
l. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art.7
Ex art.7 lo Stato deve motivare gli atti impositivi. La Corte ha ricordato che, ai fini della legittimità dell'atto, è sufficiente l'enunciazione del criterio astratto seguito per la rettifica; la verifica fattuale del criterio compete alla fase contenziosa.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 51 e 52, comma 2-bis
Norme sul ruolo del notaio e sugli atti da cui derivano informazioni catastali/registrali; la Corte ha ritenuto che la motivazione dell'avviso basata su stime e comparazioni UTE/UTA sia compatibile con l'adempimento dell'obbligo motivazionale previsto dalle norme amministrative e tributarie.
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (richiami procedurali) e d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 art.13 c.1-quater
Riferimento alla disciplina del contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento dell'ulteriore importo da parte dei ricorrenti.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione sindaca la motivazione della sentenza di merito con un sindacato limitato: non valuta la maggiore o minore persuasività delle conclusioni, ma verifica l'eventuale assenza, apparente o contraddittoria motivazione secondo i parametri fissati dalle Sezioni Unite.
- In materia di rettifica di valore per fini fiscali, l'avviso di rettifica è adeguatamente motivato se indica il criterio astratto seguito per la valutazione (es. criterio comparativo con unità di confronto); l'Amministrazione fiscale deve poi provare i presupposti fattuali in sede contenziosa.
- La rideterminazione giudiziale del valore di un bene (basata su comparazioni e valori unitari) rientra nella discrezionalità tecnica del giudice di merito ed è sindacabile in Cassazione solo per carenza o inadeguatezza della corrispondente motivazione, non per semplice difetto di congruità delle valutazioni.
- Per contestare in Cassazione l'insufficiente motivazione di un atto amministrativo occorre riprodurre nel ricorso i passi motivazionali dell'atto stesso che si ritengono erroneamente interpretati o omessi, così da permettere alla Corte di verificare il vizio denunciato.
- L'omesso esame di fatti decisivi integra vizio cassabile solo se il fatto storico è individuato nel testo della sentenza o negli atti, fu oggetto di discussione fra le parti e, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso; mere richieste probatorie o tesi difensive non costituiscono automaticamente omesso esame.
- La decisione sulle spese di lite è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la Cassazione interviene solo in presenza di violazione dei principi generali (ad es. porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa); la compensazione, se motivata, è legittima.
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