Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8649/2024 del 02/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia relativa alla compravendita di un terreno edificabile (atto pubblico 23/03/1990) su cui la ricorrente aveva progettato la realizzazione di un complesso turistico. La C.I.F. denunciava vizi della cosa venduta (parziale edificabilità, difformità delle concessioni edilizie e sequestro penale) e chiedeva risarcimento danni per l'impossibilità di realizzare il programma edificatorio; i venditori hanno resistito eccependo prescrizione/decadenza, negando responsabilità per il sequestro e proponendo domanda riconvenzionale per il risarcimento danni e per l'esecuzione delle opere (11 unità abitative) previste dal contratto d'appalto collegato. Questioni giuridiche rilevanti: qualificazione della fattispecie (aliud pro alio vs vizi redibitori/mancanza di qualità essenziali), decorrenza e rilevabilità della prescrizione dell'azione di garanzia (art.1495 c.c.), distinzione tra vendita e appalto e, in tema di inadempimento, la soglia tra ritardo tollerabile e inadempimento definitivo con conseguente diritto all'adempimento in forma specifica o al risarcimento del danno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale proposto dalla C.I.F., ma ha accolto parzialmente il ricorso incidentale di Scaduto e Patania (primo, terzo e quarto motivo del ricorso incidentale), ritenendo che la Corte d'appello non avesse adeguatamente esaminato la questione del possibile inadempimento definitivo dell'appaltatrice (C.I.F.) e la tempestività della domanda di adempimento in forma specifica. Per tali carenze la sentenza d'appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, perché si pronunci nuovamente conformemente ai principi indicati dalla Cassazione e tenendo conto dei rilievi svolti; restano in ordine la compensazione delle spese di merito decisa in precedenza e la pronuncia sulla regolamentazione delle spese di Cassazione demandata al giudice del rinvio; la ricorrente principale è altresì tenuta al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto.

Norme richiamate

  • art. 1490 c.c.

    Norma sulla garanzia per i vizi della cosa venduta; utilizzata per inquadrare i vizi come vizi redibitori anziché come aliud pro alio, rilevando che la cosa apparteneva comunque al genere pattuito

  • art. 1495 c.c.

    Stabilisce il termine annuale di decadenza/prescrizione per l'azione per i vizi; la Corte ha ribadito che, ai fini del rapporto di compravendita, il termine di un anno decorre dalla consegna (o dalla stipulazione se consegna simultanea) e non è sospeso salvo prova del dolo del venditore

  • art. 1497 c.c.

    Riferita alla mancanza delle qualità promesse o essenziali; la Corte ha distinto questa ipotesi dalla vendita di aliud pro alio

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato in relazione alla responsabilità per inadempimento e alla distinzione tra ritardo e inadempimento definitivo

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato in tema di prescrizione e decorrenza dei termini

  • art. 2941 n.8 c.c.

    Disciplina delle cause di sospensione della prescrizione; la Corte ha precisato che la sospensione per falsa dichiarazione del venditore richiede dolo specifico e non si applica automaticamente per mera difficoltà di accertamento

  • art. 2937 c.c.

    Riferito al comportamento processuale e alla possibile rinuncia alla prescrizione; la Corte richiede elementi probatori per dedurre una rinuncia

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al dovere del giudice di pronunciare su tutte le domande ritualmente proposte; la Corte ha censurato l'omessa decisione su questioni decisive (adempimento specifico, inadempimento definitivo)

  • art. 360 c.p.c.

    Norma che disciplina i motivi di cassazione; utilizzata per l'inquadramento formale dei motivi di ricorso e ricorso incidentale

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla regolamentazione delle spese processuali e alla possibilità di compensazione; Corte conferma discrezionalità del giudice del merito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30/05/2002 n.115

    Norma amministrativa richiamata per l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente principale

Massime di principio

  • La vendita di 'aliud pro alio' richiede che la cosa consegnata appartenga a un genere del tutto diverso o sia tale da impedire l'assolvimento della sua funzione naturale o essenziale: difformità sanabili o vizi che non alterano l'an della cosa sono vizi redibitori o mancanza di qualità essenziali, non aliud pro alio.
  • L'azione per la garanzia per i vizi ai sensi dell'art.1495 c.c. si prescrive in un anno dalla consegna del bene (o dalla stipulazione se la consegna è contestuale alla stipulazione): la decorrenza opera anche quando i vizi non siano ancora stati scoperti, salvo prova del dolo del venditore che abbia effettivamente sospeso la decorrenza.
  • La sospensione della prescrizione per dichiarazioni mendaci del venditore richiede la prova del dolo intenzionale (volontà ingannatrice); la mera difficoltà di accertamento non basta.
  • Se un giudice di merito ha qualificato l'operazione come vendita (obbligazione di dare) la disciplina sui vizi della vendita è applicabile anche se esista un correlato contratto d'appalto: la qualificazione sostanziale prevale sulla mera esistenza di negozi connessi.
  • In tema di inadempimento l'analisi deve distinguere tra ritardo tollerabile e inadempimento definitivo: il superamento di una soglia di tollerabilità può trasformare il ritardo in inadempimento definitivo, con conseguente diritto al risarcimento totale o all'adempimento in forma specifica; il giudice deve valutare e motivare espressamente tale soglia.
  • L'eccezione di prescrizione, nei procedimenti iniziati sotto la disciplina processuale antecedente alle modifiche che hanno introdotto estese preclusioni, può essere sollevata anche in grado di appello; pertanto occorre verificare il rito vigente ratione temporis.
  • Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande rimaste rilevanti e sulle questioni decisive sollevate dalle parti; l'omessa trattazione di questioni essenziali (es. domanda di adempimento specifico tempestiva) può determinare cassazione e rinvio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.