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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00498/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna a un anno di reclusione, sospesa condizionalmente, per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. 74/2000. Con un unico motivo ha dedotto violazione dell'art. 606, lett. e), c.p.p., in relazione all'art. 192, comma 2, c.p.p., lamentando contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In sostanza ha chiesto una rivalutazione del compendio probatorio, insistendo sulla tesi difensiva della effettività delle operazioni fatturate e contestando l'affermazione di dolo. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza si risolveva in una richiesta di nuova valutazione delle prove, preclusa in sede di legittimità, e in censure meramente contestative e non specifiche, poiché non si confrontavano con la motivazione delle sentenze di merito, che avevano valorizzato la natura di mera società cartiera dell'emittente, l'assenza di documenti di trasporto, di prova dei pagamenti e di mezzi di trasporto, nonché il notevole importo delle fatture, la reiterazione delle operazioni e il vantaggio tratto dall'imputato per inferire il dolo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze mirassero a una rivalutazione del materiale probatorio e riproponessero, senza reale confronto critico, motivi già dedotti in appello e disattesi dalla Corte territoriale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei giudizi di merito, relativa all'uso di fatture per operazioni inesistenti.

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    il ricorso per cassazione non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio o in censure motivazionali che non si confrontino realmente con la sentenza impugnata.

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione della prova; la Corte evidenzia che la doglianza non supera il limite del merito e non è specificamente confrontata con la motivazione di appello.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    sono inammissibili le censure che si collocano al di fuori dei motivi consentiti in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio: il ricorso per cassazione deve denunciare vizi effettivamente deducibili ex art. 606 c.p.p. e non può tradursi in una nuova lettura delle risultanze di merito.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando ripropone pedissequamente censure già formulate in appello e puntualmente confutate dal giudice di merito, senza una critica argomentata della motivazione impugnata.
  • La deduzione di un vizio di motivazione richiede un effettivo confronto con le rationes decidendi della sentenza impugnata; censure meramente assertive o contestative sono non specifiche e quindi inammissibili.
  • Ai fini della configurazione del dolo nel reato tributario contestato, possono assumere rilievo indizi fattuali quali l'entità delle fatture, la reiterazione delle operazioni e il vantaggio concretamente tratto dall'agente, se valorizzati in modo coerente dalla motivazione di merito.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso non sia ascrivibile a colpa non viene applicata la sanzione pecuniaria; in mancanza di tale esclusione, alla declaratoria di inammissibilità consegue anche il versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione fraudolentaImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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