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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4490/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Nardino Franco impugna il decreto della Corte d'Appello di Bari che aveva respinto il suo appello avverso il decreto del Tribunale di Bari e aveva confermato l'applicazione della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale per 4 anni con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, aggiungendo inoltre il divieto di detenere e usare telefoni cellulari e altri apparecchi radioelettrici di conversazione. In cassazione il ricorrente deduce: (1) violazione di legge sui presupposti per l'applicazione della sorveglianza speciale, sostenendo l'incompatibilità tra lo stato di detenzione (detenzione dal 1993) e la misura, nonché l'assenza di attualità della pericolosità sociale (la condanna penale di 18 anni non è definitiva); (2) violazione di legge per la durata ritenuta eccessiva; (3) violazione di legge in relazione al divieto di utilizzare apparecchi di telefonia mobile, ritenuto arbitrario soprattutto in considerazione del fatto che le condanne penali non erano definitive in primo grado per reati associativi e di traffico di stupefacenti/associazione mafiosa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la possibilità di applicare la sorveglianza speciale anche a soggetti detenuti, richiamando la distinzione tra momento deliberativo (valutazione della pericolosità) e momento esecutivo con sospensione dell'esecuzione della misura e obbligo di rivalutazione della attualità della pericolosità al termine della detenzione, come indicato dalla Corte Costituzionale n.291/2013 e formalizzato dall'art.14 del d.lgs. n.159/2011 (commi 2bis e 2ter). I motivi relativi alla durata e al divieto di utilizzo di telefoni cellulari sono stati ritenuti generici e quindi inammissibili; la Corte ha inoltre ribadito la legittimità di avvalersi, ai fini della prevenzione, di risultanze penali anche non definitive. La prescrizione atipica del divieto di usare apparecchi di comunicazione è stata giudicata non esorbitante e proporzionata rispetto al quadro complessivo della personalità del ricorrente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Corte Costituzionale, sentenza n.291 del 2013

    Introduce la scissione tra momento deliberativo (valutazione di pericolosità sulla base delle fonti) e momento esecutivo (sospensione dell'esecuzione della misura per il detenuto e obbligo di rivalutazione dell'attualità della pericolosità alla cessazione della detenzione).

  • d.lgs. n.159 del 2011, art. 14 (commi 2bis e 2ter)

    Normativa che recepisce la distinzione indicata dalla Corte Costituzionale, consentendo l'applicazione della misura al soggetto detenuto con sospensione dell'esecuzione e la necessaria rivalutazione dell'attualità della pericolosità al momento della effettiva esecuzione.

  • Cassazione, Sez. I, n.43826 del 2018 (Righi e altri)

    Giurisprudenza che afferma la legittimità di utilizzare, ai fini delle misure di prevenzione, anche risultanze di accertamenti penali non definitive.

Massime di principio

  • La sorveglianza speciale può essere disposta anche nei confronti di soggetti detenuti: la decisione di applicazione può essere adottata con sospensione dell'esecuzione e con obbligo di rivalutazione dell'attualità della pericolosità al termine della detenzione.
  • Il giudizio di pericolosità ai fini preventivi può tener conto di risultanze processuali anche non definitive; l'assenza di sentenze definitive non preclude l'adozione della misura di prevenzione se il quadro complessivo lo giustifica.
  • I ricorsi contro misure di prevenzione devono motivare in modo specifico le censure (sulla durata o su prescrizioni particolari): deduzioni generiche sono inammissibili.
  • Prescrizioni atipiche (es. divieto di detenere/usare telefoni cellulari) possono essere imposte se risultano proporzionate rispetto al negativo quadro della personalità e alle esigenze di prevenzione, restando soggette a rivalutazione al momento dell'effettiva esecuzione.
  • In caso di rigetto del ricorso in Cassazione segue la condanna del ricorrente alle spese processuali ex lege.

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