Cassazione Penale, Ordinanza n. 11921/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata equitativamente in dispositivo.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso riguarda una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento). L'imputato deduce due censure: con il primo motivo lamenta la mancata indicazione del divieto di espatrio tra le prescrizioni connesse al lavoro di pubblica utilità sostitutivo; con il secondo motivo contesta la qualificazione giuridica del fatto. La Corte osserva però che, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è consentito solo per specifici motivi ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ritiene che il primo motivo non attenga alla legalità della pena o della misura di sicurezza e che il secondo sia formulato in modo assertivo e privo di adeguata articolazione logica, senza che il vizio sia immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza.
Norme richiamate
La sentenza impugnata è una sentenza di patteggiamento.
"il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"
Nel ricorso contro il patteggiamento sono ammissibili solo i motivi tipizzati dalla norma; le censure che esulano da tali ipotesi sono inammissibili.
La contestazione sulla qualificazione giuridica del fatto deve essere effettiva e non meramente assertiva; il vizio deve risultare immediatamente dal contenuto del capo d'imputazione e dalla motivazione della sentenza.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni altra censura è inammissibile.
- La doglianza relativa alla qualificazione giuridica del fatto, per essere scrutinabile in cassazione contro il patteggiamento, deve essere specifica, logicamente argomentata e immediatamente verificabile dal testo dell'imputazione e della sentenza; una contestazione meramente assertiva non è sufficiente.
- Questioni che attengono a prescrizioni accessorie o modalità esecutive non riconducibili alla legalità della pena o della misura di sicurezza non rientrano, di regola, nell'ambito dei motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Come è indicizzato
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