Sentenza n. 1530/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 415/2025 del Tribunale di Rimini del 28.10.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il pagamento sopravvenuto avesse integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata. Ha posto le spese a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, liquidandole in 2.500 euro, oltre spese generali e oneri accessori, e ha disposto la restituzione al ricorrente dell'importo del contributo unificato versato, se versato.
Atto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza n. 415/2025 del Tribunale di Rimini del 28 ottobre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 415/2025 del Tribunale di Rimini, passata in giudicato il 6 febbraio 2026 e notificata al Ministero per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni ai fini dell'esecuzione. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha effettuato il pagamento dovuto. Il ricorrente ha quindi insistito per la condanna del Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, sostenendo che il pagamento era intervenuto solo dopo l'instaurazione del giudizio.
Norme richiamate
Il Collegio ritiene che la suvvista sopravvenienza determini la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dalla ricorrente nel presente giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere (cfr., ex multis, C.d.S, Sez. IV, sentenza n. 8100/2025), ai sensi dell’articolo 34, comma 5, Cod. proc. amm.,
Il pagamento sopravvenuto che soddisfa integralmente la pretesa azionata comporta la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento intervenuto dopo la proposizione del ricorso, se soddisfa integralmente e puntualmente la pretesa sostanziale dedotta, determina la cessazione della materia del contendere.
- Quando l'amministrazione adempie solo dopo l'instaurazione del giudizio, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale.
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