Cassazione Penale, Ordinanza n. 10731/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La pena già rideterminata in appello è rimasta ferma; è stata confermata la qualificazione del fatto e il trattamento sanzionatorio, con esclusione della sola recidiva effettuata dal giudice di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva escluso la recidiva contestata e rideterminato la pena in anni 5 di reclusione per un tentativo di omicidio aggravato. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione al riconoscimento dell'aggravante dei futili motivi, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente tale circostanza. Con il secondo motivo ha censurato il giudizio di bilanciamento tra circostanze, contestando la decisione di equivalenza tra le attenuanti generiche e l'aggravante dei futili motivi. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché ripropositivo di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione logica ed esaustiva, oltre che diretto a sollecitare una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità; quanto al secondo motivo, ha richiamato il principio secondo cui il giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. è adeguatamente motivato quando il giudice sceglie l'equivalenza delle circostanze sulla base della ritenuta maggiore idoneità di tale soluzione a determinare una pena congrua, rilevando che la Corte di appello si era uniformata a tale criterio con motivazione incensurabile.
Norme richiamate
Richiamato come base normativa del tentativo nel reato oggetto di giudizio; la decisione non ne discute l'applicazione, ma la presuppone.
Norma incriminatrice del delitto di omicidio, richiamata nella contestazione del fatto tentato.
Aggravante contestata nel giudizio di merito e mantenuta in sede di legittimità.
Aggravante dei futili motivi; la Corte ritiene corretta la valutazione dei giudici di merito sulla sua sussistenza.
Norma sul giudizio di comparazione tra circostanze; la Corte ribadisce che il giudizio è sufficientemente motivato quando il giudice scelga l'equivalenza ritenendola idonea a determinare una pena adeguata.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste della violazione di legge, si risolvano in una mera riproposizione di questioni già esaminate e motivate dai giudici di merito, o che richiedano una nuova valutazione del fatto.
- L'aggravante dei futili motivi è correttamente ravvisata quando lo stimolo esterno addotto dall'agente sia di lieve entità e appaia, alla luce della motivazione complessiva, un mero pretesto per l'aggressione, anche se la giustificazione difensiva non sia stata pienamente provata.
- Nel giudizio di comparazione tra circostanze, la motivazione è sufficiente quando il giudice, esercitando il potere discrezionale ex art. 69 c.p., spieghi di ritenere l'equivalenza tra attenuanti e aggravanti la soluzione più adeguata alla concreta gravità del fatto e alla pena da irrogare.
- La determinazione della prevalenza o equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti è apprezzamento di merito censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio logico-motivazionale o della violazione di legge, non mediante una richiesta di sostituzione del giudizio discrezionale del giudice di merito.
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