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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20627/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per il reato di calunnia ex art. 368 c.p. e deducevano due motivi: (1) violazione del divieto di reformatio in pejus e violazione dell'art. 597, comma 3 c.p., sostenendo che la Corte d'appello aveva in motivazione revocato la sospensione condizionale della pena concessa in primo grado, pur non essendo prevista revoca d'ufficio e non essendovi appello del Pubblico Ministero; (2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 368 c.p., per non avere valutato correttamente che i ricorrenti avevano errato nel convincimento circa la colpevolezza di Nicocia sulla base delle affermazioni di Sammartino e quindi mancava il dolo necessario per la calunnia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Sul primo punto ha ritenuto infondato il motivo: benché la motivazione della sentenza di appello contenga argomenti contrari alla concessione della sospensione condizionale, nel dispositivo non vi è alcuna pronuncia di revoca; la presenza di argomentazioni contrarie in motivazione è stata qualificata come errore materiale e non consente di riformare in peius la decisione di primo grado, atteso il principio della prevalenza del dispositivo sulla motivazione. Sul secondo punto la Cassazione ha confermato la correttezza della valutazione delle corti di merito: i ricorrenti non si erano limitati a riferire l'allegazione di Sammartino, ma avevano attribuito perentoriamente a Nicocia la rivelazione dei contenuti delle denunce, senza elementi seri e verificati a sostegno; tale omissione di verifica e la perentorietà delle affermazioni consentono di ritenere sussistente il dolo richiesto dall'art. 368 c.p. Sono state condannate le parti al pagamento delle spese processuali e i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Nicocia, liquidate in euro 3.686 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 368 cod. pen.

    La norma è stata interpretata nel senso che il delitto di calunnia richiede il dolo: l'errore dell'accusatore esclude il dolo solo se fondato su elementi seri e concreti o su una corretta rappresentazione dei fatti; la mancanza di verifica o la rappresentazione perentoria di fatti non accertati integra il dolo.

  • art. 168 cod. pen.

    Richiamato in relazione ai casi di revoca d'ufficio della sospensione condizionale; la sentenza spiega che la revoca d'ufficio è ammessa solo nei casi previsti da questa norma e non è intervenuta.

  • art. 597, comma terzo, cod. pen.

    Richiamato dai ricorrenti per il divieto di reformatio in pejus; la Corte ha però ritenuto che non sussista reformatio in pejus poiché il dispositivo non ha revocato la sospensione condizionale, sì da escludere che la motivazione contraria abbia effetto riformativo.

  • Massima giurisprudenziale (Sez. 6, n. 26819 del 27/04/2012, Leoni)

    Richiamata per chiarire il principio secondo cui l'erroneo convincimento dell'accusatore esclude il dolo solo se basato su verifiche o su una corretta rappresentazione di fatti storici; diversamente, l'attribuzione ingiustificata di fatti non verificati comporta la sussistenza del dolo.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello non può incidere in peius su benefici concessi in primo grado (come la sospensione condizionale) se nel dispositivo non c'è espressa pronuncia di revoca; la prevalenza del dispositivo sulla motivazione resta regola fondamentale.
  • Un'annotazione critica o una motivazione ostile alla concessione di un beneficio, se non tradotta in dispositivo, non produce automaticamente revoca: eventuali contraddizioni possono essere qualificate come errori materiali.
  • Per il reato di calunnia (art. 368 c.p.) è necessario il dolo; tuttavia l'errore scusabile dell'accusatore esclude il dolo solo se fondato su elementi seri, verificabili e correttamente rappresentati nella denuncia.
  • Limitarsi a riferire affermazioni di terzi con evidenziata fonte e senza attribuire con perentorietà fatti non verificati riduce il rischio di configurazione della calunnia; attribuire come vero e certo un fatto non accertato e non verificato può integrare il dolo.
  • In appello, se si rileva una discordanza tra motivazione e dispositivo che potrebbe comportare peggioramento per l'imputato, occorre verificare il contenuto del dispositivo: assenza di pronuncia dispositiva implica che non si è realizzata reformatio in pejus.

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