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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08489/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, giudicato in primo grado con rito abbreviato e poi appellante soccombente in secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 25 giugno 2024, depositata il 27 giugno 2024. Dalla ordinanza emerge che il ricorso è stato depositato il 24 settembre 2024. La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio che il ricorso era tardivo, poiché il termine di impugnazione scadeva il 9 settembre 2024 ai sensi degli artt. 585, comma 1, lett. b), 544, comma 2, e 598 c.p.p. È stato inoltre escluso che potesse applicarsi la proroga di quindici giorni prevista dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p., poiché in primo grado l'imputato era presente e, nel giudizio di appello, la decisione era stata adottata in camera di consiglio con rito cartolare ex art. 23-bis d.l. 137/2020, senza richiesta di trattazione orale né manifestazione di volontà di comparire dell'imputato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, rilevando che l'impugnazione era stata proposta oltre il termine di legge. Ha escluso l'applicabilità della proroga di cui all'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. perché la dichiarazione di assenza non era stata effettuata nelle forme previste dagli artt. 420 e 420-bis c.p.p. e perché il giudizio di appello si era svolto in camera di consiglio non partecipata nel vigore del rito emergenziale. Conseguentemente, il ricorso è stato deciso de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 585, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Il termine per proporre ricorso per cassazione decorre secondo la disciplina ordinaria richiamata dalla Corte, che lo ha applicato per calcolare la scadenza al 9 settembre 2024.

  • art. 544, comma 2, c.p.p.

    È richiamato per individuare il dies a quo e il computo del termine di impugnazione in relazione al deposito della motivazione della sentenza di appello.

  • art. 598 c.p.p.

    È richiamato, insieme agli altri articoli, per la determinazione del termine di proposizione del ricorso per cassazione.

  • art. 585, comma 1-bis, c.p.p.

    La proroga di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza non si applica quando l'assenza non sia stata dichiarata secondo le forme degli artt. 420 e 420-bis c.p.p. e la decisione di appello sia stata resa in udienza camerale non partecipata nel rito emergenziale.

  • art. 420 c.p.p.

    È richiamato come norma che disciplina le modalità formali della dichiarazione di assenza, necessaria perché operi la proroga di cui all'art. 585, comma 1-bis, c.p.p.

  • art. 420-bis c.p.p.

    È richiamato come norma che, insieme all'art. 420 c.p.p., delimita i casi e le forme della dichiarazione di assenza rilevanti ai fini della proroga del termine d'impugnazione.

  • art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    La Corte richiama il rito emergenziale camerale non partecipato per escludere l'applicabilità automatica della proroga del termine di impugnazione prevista per l'imputato giudicato in assenza.

Massime di principio

  • La proroga di quindici giorni del termine per il ricorso per cassazione prevista per il difensore dell'imputato giudicato in assenza non opera automaticamente in ogni procedimento svolto senza presenza dell'imputato, ma richiede che la dichiarazione di assenza sia stata effettuata secondo le forme previste dagli artt. 420 e 420-bis c.p.p.
  • Quando il giudizio di appello si conclude in camera di consiglio non partecipata nel regime del rito emergenziale, il termine per proporre ricorso per cassazione resta quello ordinario se non ricorrono i presupposti formali dell'assenza previsti dalla legge.
  • Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine legale è inammissibile e può essere dichiarato de plano, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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