Cassazione Civile, Ordinanza n. 28123/2022 del 27/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno 2004 emesso nei confronti di una società operante nel commercio di materiale elettronico e telefonia, con recupero a fini II.DD. e IVA, fondato su un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza relativo a un arco temporale più ampio (2003-2008). I giudici di merito avevano escluso la sufficienza degli elementi raccolti per dimostrare la soggettiva inesistenza delle operazioni contestate e avevano ritenuto provata la non partecipazione della società a una frode carosello per l'anno oggetto di accertamento. L'Agenzia ricorre in cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 c.c. e 19, 21 e 54 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la CTR non avrebbe attribuito il corretto valore probatorio al p.v.c. e avrebbe errato nella ripartizione dell'onere della prova in tema di operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una frode carosello. I controricorrenti eccepiscono anche l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile perché autosufficiente, ma lo ha giudicato fondato. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame dei profili probatori e per la liquidazione delle spese. La Corte ha precisato che il p.v.c. va valutato secondo il suo diverso grado di attendibilità a seconda della natura dei fatti attestati, e che, nelle frodi carosello con operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare non solo la fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza, o la conoscibilità con l'ordinaria diligenza, da parte del contribuente; solo allora grava sul contribuente la prova contraria di avere usato la massima diligenza esigibile. La CTR, limitandosi ad affermazioni generiche sulla non partecipazione alla frode e sulla 'connivenza', non aveva applicato correttamente tali criteri.
Norme richiamate
Il ricorso è stato ritenuto autosufficiente perché riproduce le parti rilevanti del p.v.c., gli snodi processuali essenziali e il contenuto della decisione impugnata, consentendo il controllo di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il motivo è stato veicolato come violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al valore probatorio del p.v.c. e al riparto dell'onere della prova.
Il processo verbale di constatazione ha fede privilegiata solo per i fatti attestati direttamente dal pubblico ufficiale o da lui percepiti senza margini di apprezzamento; per le dichiarazioni altrui e i documenti ivi richiamati opera una diversa efficacia probatoria, fino a prova contraria o come semplice elemento di prova secondo i casi.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato nel motivo come norma in tema di detrazione IVA, in relazione alle operazioni contestate come soggettivamente inesistenti.
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato nel motivo come norma sulla fatturazione, rispetto alla contestazione di fatture relative a operazioni inesistenti.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato nel motivo come norma relativa all'accertamento IVA, connessa alla ripresa fiscale oggetto di giudizio.
Massime di principio
- Il processo verbale di constatazione non ha un'unica efficacia probatoria: per i fatti direttamente percepiti dal verbalizzante opera la fede privilegiata ex art. 2700 c.c.; per le dichiarazioni rese da terzi o dalle parti vale fino a prova contraria; in assenza di specifica indicazione delle fonti dichiarative, il verbale costituisce comunque elemento di prova da valutare insieme agli altri elementi del giudizio.
- In materia di operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una frode carosello, l'Amministrazione finanziaria deve provare sia la fittizietà del fornitore sia che il contribuente sapeva, o avrebbe dovuto sapere usando l'ordinaria diligenza commisurata alla propria qualità professionale, della sostanziale inesistenza del contraente.
- Una volta assolto dall'Ufficio l'onere probatorio sulla consapevolezza o conoscibilità della frode, spetta al contribuente dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità.
- Nell'accertamento della partecipazione del contribuente a una frode carosello, il giudice di merito deve confrontarsi in modo puntuale con il quadro istruttorio complessivo, incluso il p.v.c.; non è sufficiente un'affermazione apodittica o generica sulla non partecipazione alla frode.
- Ai fini della prova della consapevolezza del contribuente non assumono, di per sé, rilievo decisivo né la regolarità formale della contabilità e dei pagamenti né l'assenza di vantaggi economici dalla rivendita dei beni o servizi.
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