Cassazione Penale, Sentenza n. 32092/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per violazione di legge in relazione al divieto di reformatio in peius: la Corte d'appello, in sede di rinvio dopo l'annullamento della precedente ordinanza da parte della Corte di Cassazione, ha rideterminato la pena complessiva in misura maggiore rispetto alla pena fissata nel provvedimento annullato su ricorso del solo condannato. In particolare, dopo lo scorporo del cumulo giuridico operato dal Tribunale di Marsala e l'individuazione della pena base in anni 2 per il reato più grave (punto 7), la Corte di appello ha aumentato gli incrementi per continuazione portando la pena finale a 4 anni 6 mesi e 20 giorni, superiore alla precedente misura di 4 anni e 6 mesi. Sono inoltre stati aumentati singoli segmenti di pena (punto 4: da 6 mesi a 8 mesi e 10 giorni; punto 5: da 3 mesi a 3 mesi e 10 giorni; punto 6: da 3 mesi a 5 mesi).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso annullando l'ordinanza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Bologna per nuovo esame. Il Collegio ha ritenuto che il giudice del rinvio non potesse aggravare la posizione del ricorrente rispetto ai punti della decisione annullata perché il precedente annullamento era stato ottenuto con ricorso proposto esclusivamente dalla difesa; la reformatio in peius comprende sia l'aumento della pena complessiva sia l'incremento di qualsiasi segmento della stessa (pena base o aumenti per continuazione), salvo casi di diversa qualificazione dei fatti o assoluzioni parziali, non ricorrenti nel caso di specie. Di conseguenza il provvedimento è stato annullato e la causa rimandata per nuovo esame.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione alla disciplina del giudizio di esecuzione e alla valutazione della continuazione in sede di rinvio: il giudice del rinvio è vincolato dal divieto di peggiorare la posizione del ricorrente quando l'annullamento è stato ottenuto dal solo condannato.
Riferimento normativo richiamato per il principio che, se l'annullamento è stato proposto solo dalla difesa, non è consentita una reformatio in peius nei confronti del ricorrente; la Corte ha ritenuto violata tale norma nella parte in cui la pena è stata aumentata.
Cass. Sez. 5, n. 38740 del 10/07/2019 (Natale)
Giurisprudenza richiamata che conferma il divieto per il giudice del rinvio di aggravare la posizione del ricorrente nei punti della decisione annullata quando l'annullamento proviene da un ricorso del solo condannato.
Cass. Sez. 5, n. 39373 del 21/09/2011 (Costantini)
Precedente conforme richiamato a sostegno del principio di divieto di reformatio in peius nel caso di annullamento su ricorso esclusivo della difesa.
Cass. Sez. 2, n. 22032 del 16/03/2023 (Ciavarella)
Giurisprudenza più recente che specifica che la reformatio in peius include l'aumento di qualsiasi segmento della pena (pena base o aumenti per continuazione), salvo casi di diversa qualificazione o assoluzioni parziali.
Massime di principio
- Se l'annullamento di una decisione avviene in seguito a ricorso proposto esclusivamente dal condannato, il giudice del rinvio non può aggravare la posizione del ricorrente: è vietata la reformatio in peius sia con riguardo alla pena complessiva sia con riguardo a qualsiasi singolo segmento della pena (pena base o aumenti).
- L'aumento di singoli elementi della pena (per esempio gli incrementi per continuazione) integra la reformatio in peius allo stesso modo dell'aumento della pena complessiva.
- L'unica deroga al divieto di reformatio in peius si verifica quando, nel nuovo giudizio, vi è stata una diversa qualificazione dei fatti-reato o sono intervenute assoluzioni parziali che mutano la base giuridica della pena; in assenza di tali circostanze l'aggravamento è vietato.
- Se la pubblica accusa intende ottenere un aggravamento rispetto al provvedimento annullato, deve aver proposto essa stessa ricorso o essere parte attiva nel procedimento di impugnazione; l'intervento della sola difesa non legittima peggioramenti a carico del ricorrente.
- In casi pratici, in presenza di un rinvio per la determinazione della continuazione, il giudice deve esplicitamente indicare la distinzione reato per reato delle pene e motivare gli aumenti per continuazione per evitare vizi che possano portare ad annullamento da parte della Cassazione.
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