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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03276/2026 del 27/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra: a) il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso il 6 marzo 2007 a Figline Valdarno (condanna del Tribunale di Firenze del 25/07/2007, irrevocabile il 26/09/2007) e b) i reati ex art. 73 d.P.R. 309/1990 commessi a Lucca tra giugno e dicembre 2006 (condanna della Corte d'Appello di Firenze del 12/12/2016, irrevocabile il 18/07/2019). La difesa ha sostenuto che i fatti sono emersi da un'unica attività investigativa, riguardano lo stesso bene giuridico, si sono svolti in ambiti territoriali prossimi e in un ristretto arco temporale e che in un procedimento diverso (n. 6849/06 R.G.N.R.) il G.U.P. del Tribunale di Lucca, con sentenza ex art. 444 c.p.p. del 7/4/2010, aveva già riconosciuto la continuazione tra reati analoghi aventi parziale coincidenza temporale. Il Tribunale di Lucca ha rigettato la richiesta; il ricorso per cassazione deduce carenza e illogicità della motivazione (art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.), per avere trascurato il valore decisorio della precedente pronuncia di cognizione che aveva riconosciuto la continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio secondo il quale il giudice dell'esecuzione, investito da una domanda ex art. 671 c.p.p., non può ignorare la valutazione già compiuta in sede di cognizione circa l'esistenza del vincolo della continuazione e, se intende discostarsene, è tenuto a motivare specificamente il dissenso alla luce del complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emerse nei provvedimenti dedotti. Il Tribunale di Lucca non ha adeguatamente considerato la sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) che aveva riconosciuto la continuazione tra reati commessi nello stesso contesto territoriale e in prossimità temporale, limitandosi a una formula generica e apodittica. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Lucca per un nuovo esame, in diversa composizione, che dovrà valutare nuovamente l'istanza ex art. 671 c.p.p. conformemente al principio di diritto enunciato.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma sostanziale che sanziona i delitti in materia di stupefacenti; i reati dedotti nella controversia sono tutti contestati ai sensi di questa disposizione, giustificando la valutazione della stessa specie di reato ai fini del vincolo della continuazione.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina la richiesta al giudice dell'esecuzione del riconoscimento del vincolo della continuazione; la Corte ricorda che il giudice dell'esecuzione, pur libero nel giudizio, deve tener conto delle valutazioni già compiute in sede di cognizione e motivare specificamente il dissenso.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Ground di cassazione relativo alla carenza e illogicità della motivazione: la Corte ha accolto il ricorso perché l'ordinanza impugnata risultava priva di adeguata motivazione rispetto alla valutazione svolta in sede di cognizione.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento; la sentenza di applicazione della pena emessa ai sensi di questa norma, nella quale il G.U.P. aveva riconosciuto la continuazione tra reati, assume rilievo nel giudizio del giudice dell'esecuzione e non può essere trascurata senza specifica motivazione.

  • Corte cost., sent. n. 183 del 09/07/2013

    Richiamata quale principio che giustifica il rinvio ad una diversa composizione del Tribunale per un nuovo esame, quando la decisione originaria venga annullata.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione, chiamato a decidere su una richiesta di riconoscimento della continuazione, deve valutare e confrontare espressamente le motivazioni delle pronunce di cognizione che hanno già affrontato fatti analoghi; non può limitarsi a formule di stile.
  • Se in sede di cognizione (anche mediante patteggiamento) è stato riconosciuto un unico disegno criminoso che avvince reati della stessa specie e in prossimità temporale/territoriale, ciò aumenta l'onere motivazionale del giudice dell'esecuzione qualora intenda negare la continuazione.
  • La difesa deve allegare e depositare i provvedimenti di cognizione rilevanti (sentenze, decreti, sentenze di patteggiamento) per permettere al giudice dell'esecuzione una valutazione completa; l'omissione di tali documenti può indebolire la richiesta.
  • La mera affermazione generica che "non si ravvisano elementi concreti" non è sufficiente: il giudice deve indicare perché gli elementi fattuali e giuridici ritenuti in sede cognitiva non giustificano il riconoscimento della continuazione nel procedimento di esecuzione.
  • In caso di carenza motivazionale il ricorso in cassazione è fondato e la decisione può essere annullata con rinvio, anche disponendo un nuovo esame in diversa composizione giudicante.
  • Nel valutare la continuazione si devono considerare: identità o analogia del bene giuridico offeso, vicinanza temporale, prossimità territoriale, modalità di commissione e unità del disegno criminoso; la presenza di più di questi elementi rafforza la tesi della continuazione.

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