Cassazione Penale, Ordinanza n. 31191/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi erano manifestamente infondati perché sostanzialmente diretti a una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e perché non si confrontavano con le argomentazioni della Corte territoriale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di falsa informazione al pubblico ministero ex art. 367 c.p. I due motivi deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, contestando la ricostruzione della responsabilità e, in particolare, la sussistenza del dolo specifico. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze si risolvessero in censure di merito, volte a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta corretta e non illogica.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna impugnata; nel ricorso veniva contestata, tra l'altro, la tenuta della motivazione sulla responsabilità e sul dolo specifico.
Cassa delle ammende
È stata disposta la condanna al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera rilettura degli elementi probatori quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica e non manifestamente illogica.
- Le censure di violazione di legge e vizio di motivazione sono inammissibili se, sotto la loro veste formale, mirano esclusivamente a contestare l'apprezzamento di merito compiuto dal giudice di appello.
- Il motivo che deduce travisamento della prova deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata; in difetto, la doglianza è manifestamente infondata.
- La contestazione della sussistenza del dolo specifico, se non ancorata a un effettivo errore di diritto o a un vizio motivazionale decisivo, si risolve in una critica fattuale non deducibile in cassazione.
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