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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11688/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di condanna per il reato di furto aggravato. Sosteneva che, a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (art. 2, comma 1, lett. i) all'art. 624 c.p.), il reato in questione era divenuto perseguibile a querela di parte e pertanto l'azione penale non poteva proseguire in assenza di querela. Si rilevava inoltre che la circostanza aggravante riconosciuta dai giudici di merito (art. 625 comma 1, n. 2 c.p.) non rientra nelle eccezioni che consentono il procedimento d'ufficio previste dalla novella. La Corte ha valutato l'applicabilità retroattiva della norma di favore ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della riforma richiamando il principio di cui all'art. 2, comma 4 c.p. e la giurisprudenza consolidata in materia di modifiche del regime di procedibilità.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto che la novella normativa di favore (d.lgs. 150/2022) trova applicazione anche ai reati commessi anteriormente alla sua entrata in vigore. Poiché il furto aggravato oggetto del processo è divenuto procedibile a querela e non ricorrono eccezioni che permettano il procedimento d'ufficio, l'azione penale non poteva essere proseguita per mancanza di querela. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, comma 1, lett. i)

    Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).

    La Corte ha interpretato la novella come trasformativa del regime di procedibilità del furto aggravato in querela di parte, con alcune eccezioni tassative; nel caso concreto nessuna delle eccezioni invocate risultava applicabile.

  • Codice penale, art. 624 (ultimo comma)

    La modifica normativa richiamata è stata recepita sul testo di tale articolo, incidendo sul regime di procedibilità del reato di furto aggravato.

  • Codice penale, art. 625 comma 1 n. 2

    Si tratta della circostanza aggravante riconosciuta in sede di merito; la Corte ha osservato che tale circostanza non rientra nell'elencazione delle cause che consentono di procedere d'ufficio ai sensi della novella e quindi non supplisce alla mancanza di querela.

  • Codice penale, art. 2, comma 4

    Principio generale applicato dalla Corte per regolare i rapporti tra leggi penali nel tempo: la disposizione più favorevole all'imputato trova applicazione anche se la norma è entrata in vigore dopo il fatto, quando la modifica incide sulla procedibilità e sulla punibilità.

  • Giurisprudenza richiamata (principali precedenti)

    Sez. 2, n. 40399 del 24/09/2008 (Calabrò e altri); Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015; Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997; Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018 (Salatino).

    Tale giurisprudenza conferma il principio che le modifiche favorevoli al reo del regime di procedibilità devono applicarsi anche a reati commessi anteriormente, mentre le modifiche sfavorevoli non possono retroagire; la Corte l'ha utilizzata per motivare l'applicazione retroattiva della novella.

Massime di principio

  • Quando una modifica normativa rende un reato procedibile a querela di parte, la nuova disciplina di procedibilità, se favorevole all'imputato, si applica anche ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della norma, salvo diversa disposizione transitoria esplicita.
  • La presenza di un'aggravante riconosciuta in sentenza non vale automaticamente come causa che legittima il procedimento d'ufficio; è necessario verificare se quella specifica circostanza sia elencata tra le eccezioni previste dalla norma di procedibilità.
  • Per valutare la retroattività di una riforma che incide sulla procedibilità è opportuno richiamare il principio generale di applicazione della norma più favorevole (art. 2, comma 4 c.p.) e la giurisprudenza consolidata in materia.
  • Se, applicando la nuova disciplina, risulta che manca la querela e non sussistono cause che consentano di procedere d'ufficio, l'azione penale deve essere interrotta e la condanna annullata senza rinvio quando la mancanza tocca la stessa idoneità della procedura penale.

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