Cassazione Civile, Ordinanza n. 41875/2021 del 29/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di un'intimazione di pagamento relativa a cinque cartelle esattoriali concernenti diversi tributi. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso e annullato l'atto, compensando le spese. La contribuente aveva poi appellato la sola statuizione sulle spese, chiedendo la condanna della controparte alla rifusione integrale. La CTR Campania ha rigettato l'appello con motivazione estremamente sintetica, limitandosi a dire che la decisione di primo grado era corretta e che i motivi d'appello erano privi di pregio. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 91, comma 2, c.p.c., dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nonché degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., lamentando la nullità della sentenza per difetto di motivazione sul punto decisivo oggetto dell'impugnazione, cioè la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il motivo di ricorso. Ha osservato che la CTR non aveva in alcun modo spiegato le ragioni del rigetto dell'appello, limitandosi a un'affermazione apodittica sulla correttezza della sentenza di primo grado senza fornire il minimo costituzionale di motivazione richiesto per comprendere l'iter logico seguito. Per questo ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato ad altra sezione della CTR Campania, demandando al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è richiamato dal ricorrente quale parametro violato in relazione alla regolazione delle spese di lite
è richiamato dal ricorrente quale parametro violato in tema di compensazione delle spese processuali
art. 111 Cost.
impone che la decisione sia sorretta da motivazione effettiva e comprensibile
richiede che la sentenza contenga la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Cass. S.U. n. 8053/2014
è richiamata come precedente sul 'minimo costituzionale' della motivazione
Massime di principio
- Quando l'impugnazione investe specificamente la regolazione delle spese processuali, il giudice di appello deve motivare in modo effettivo e mirato sulle ragioni della conferma o della riforma di quella statuizione.
- Una motivazione meramente assertiva, che si limiti a dichiarare corretta la decisione di primo grado senza confrontarsi con il tema devoluto, è insufficiente e determina nullità della sentenza.
- Il 'minimo costituzionale' della motivazione esige che dalla sentenza sia ricostruibile l'iter argomentativo seguito dal giudice, non essendo sufficiente una formula di stile o un giudizio apodittico di infondatezza.
- La cassazione con rinvio è la conseguenza tipica quando il vizio riguarda la motivazione della decisione impugnata e richiede un nuovo esame nel merito da parte del giudice di rinvio.
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