Cassazione Penale, Sentenza n. 27933/2023 del 27/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'appello di Trento che aveva confermato la condanna di Voltolini per bancarotta fraudolenta patrimoniale (prelievi dai conti della fallita per complessivi Euro 44.466,11) e per bancarotta semplice documentale e per aggravamento del dissesto. Il ricorrente articolava tre motivi: (1) vizio di motivazione sulla qualificazione dei prelievi come distrazione patrimoniale, sostenendo che si trattasse di retribuzioni a lui spettanti come lavoratore subordinato e chiedendo la rinnovazione istruttoria con nuova audizione del curatore; (2) vizio in ordine all'elemento soggettivo, sostenendo che non poteva prevedere che i prelievi avrebbero diminuito la garanzia patrimoniale della società; (3) censura per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato implicitamente la decisione di merito; ha ritenuto che i motivi riproponessero senza novità le doglianze già decise dalla Corte d'appello, che aveva fornito motivazione congrua. In particolare: (i) il primo motivo era inammissibile poiché l'imputato non era stato in grado di precisare il titolo dei prelievi e, comunque, la qualità di lavoratore subordinato non è compatibile con la carica di amministratore unico di S.r.l.; la richiesta di nuova audizione del curatore non avrebbe apportato elementi utili oltre la relazione ex art. 33 legge fall.; (ii) il secondo motivo non investiva i vizi denunciabili in Cassazione ex art. 606 cod. proc. pen., essendo mera asserzione priva di confronto critico con la motivazione impugnata; (iii) il terzo motivo era manifestamente infondato: la Corte d'appello ha correttamente negato la speciale tenuità del danno considerata la consistente entità (oltre Euro 44.000) della distrazione. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216 u.c., legge fallimentare
Citata rispetto alla durata delle pene accessorie; la Corte d'appello aveva ridotto la durata delle pene accessorie ex art. 216 u.c.
Riferimento alla relazione del curatore fallimentare: la Corte ha ritenuto che una nuova audizione del curatore non avrebbe aggiunto elementi oltre quanto già contenuto nella relazione ex art. 33.
art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte di legittimità ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità di un motivo già inammissibile in appello, ai sensi dell'art. 591, comma 4.
Richiamato in quanto la censura deve configurarsi come vizio deducibile in Cassazione; il secondo motivo è stato ritenuto estraneo all'elenco di vizi di cui all'art. 606 per essere mera asserzione non confrontata con la motivazione impugnata.
art. 219, comma 3, legge 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)
Norma che disciplina l'attenuante del danno di speciale tenuità; la Corte ha escluso l'attenuante in relazione all'entità della distrazione economica (oltre Euro 44.000).
art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020
Norma procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso senza intervento delle parti; la causa è stata trattata nelle forme previste da tale disposizione.
Massime di principio
- Se si contesta che prelievi dai conti societari siano legittimi compensi, è indispensabile indicare e provare il titolo giuridico dei pagamenti (deliberazioni, buste paga, contratti, conteggi) in modo specifico e non generico.
- La qualifica di amministratore unico è difficilmente compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato nella stessa società di capitali: chi riveste la carica di amministratore unico difficilmente può invocare un vincolo di subordinazione efficace per giustificare retribuzioni come lavoratore dipendente.
- La Cassazione richiede che i motivi di ricorso contengano un confronto critico e puntuale con la motivazione impugnata; affermazioni generiche o meri enunciati di fatto senza argomentazione giuridica sono inammissibili o ininfluenti.
- Per ottenere il riconoscimento della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno è determinante l'ammontare della distrazione: somme di rilevante entità rendono probabile il rigetto dell'attenuante.
- La richiesta di rinnovazione istruttoria (es. nuova audizione del curatore) in sede di gravame deve essere fondata su elementi che possano effettivamente integrare la prova; se la nuova prova non può aggiungere dati rispetto agli atti depositati, la richiesta può essere respinta.
- In Cassazione non si possono proporre censure che siano semplici ripetizioni delle ragioni già decise senza nuovi elementi; inoltre alcuni vizi (elencati dall'art. 606) sono quelli ammessi, mentre le questioni meramente fattuali o non adeguatamente contestate restano irrilevanti.
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