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Ordinanza

Ordinanza n. 522/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 00274/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202600623

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia di reiezione del ricorso contro la revoca del nulla osta all'ingresso in Italia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il cittadino straniero ha proposto appello cautelare chiedendo la sospensione dell'efficacia della sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso di primo grado. La controversia riguarda la revoca del nulla osta all'ingresso in Italia, disposta perché non si era costituito un effettivo rapporto di lavoro con il datore indicato. L'appellante contestava implicitamente la legittimità dell'atto tutorio, ma il testo dell'ordinanza non specifica ulteriori motivi d'appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto che non emergessero elementi idonei a evidenziare l'assenza dei presupposti dell'atto impugnato in primo grado, poiché non risultavano comprovati i requisiti minimi vincolati per l'ingresso in Italia. In particolare, la revoca del nulla osta era stata disposta per la mancata costituzione di un effettivo rapporto di lavoro; la sola autodichiarazione utilizzata per consentire l'ingresso non dimostrava l'esistenza del datore di lavoro. La comprovata esistenza di tale datore costituisce requisito ineludibile per il rilascio del titolo di soggiorno. Le spese del grado cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare e la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza; l'istanza è stata respinta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità dell'appellante a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono stati richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi dell'appellante.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare dell'efficacia di una sentenza di rigetto non può essere accordata quando non emergano elementi idonei a mettere in dubbio, allo stato degli atti, la sussistenza dei presupposti dell'atto amministrativo impugnato.
  • La revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro è giustificata dalla mancata costituzione dell'effettivo rapporto di lavoro in relazione al quale il nulla osta era stato rilasciato.
  • La comprovata esistenza del datore di lavoro costituisce requisito indispensabile per il rilascio del titolo di soggiorno; la mera autodichiarazione resa per consentire l'ingresso non è sufficiente a dimostrarla.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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