Cassazione Penale, Ordinanza n. 01372/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ipotesi di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Ragusa, emessa in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra i reati definiti da nove sentenze irrevocabili. Secondo la difesa, il giudice avrebbe violato legge e motivazione nel non valorizzare adeguatamente la possibile funzione unificante dello stato di tossicodipendenza, prospettato come fattore alla base della reiterazione di reati contro il patrimonio. La Corte rileva però che l'ordinanza impugnata aveva escluso la continuazione perché le condotte erano eterogenee, distribuite in un arco temporale di circa dieci anni, commesse in luoghi diversi, in alcuni casi estemporanee e comunque non dimostratamente collegate allo stato di tossicodipendenza dedotto. La doglianza è stata ritenuta generica e non confrontata con la motivazione del giudice di merito.
Norme richiamate
continuazione; richiesta in sede esecutiva
nel procedimento esecutivo il riconoscimento della continuazione richiede l'allegazione e la verifica di specifici elementi concreti idonei a dimostrare l'unicità del disegno criminoso; la mera tossicodipendenza non basta automaticamente.
condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese e, in assenza di cause di esonero, al versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di reato continuato, l'unicità del disegno criminoso è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica.
- Chi chiede in executivis il riconoscimento della continuazione deve indicare elementi specifici e concreti che colleghino i diversi reati a un progetto unitario; non è sufficiente richiamare la mera contiguità temporale, l'analogia dei titoli di reato o la reiterazione delle condotte.
- Lo stato di tossicodipendenza non integra una presunzione legale di unicità del disegno criminoso: può rilevare solo se, insieme ad altri elementi, consente di inferire che i reati siano stati programmati come mezzo per l'approvvigionamento di droga o di denaro per acquistarla.
- Una censura di legittimità che si limiti a contrapporre una lettura alternativa dei fatti senza confrontarsi con la motivazione del giudice dell'esecuzione è inammissibile.
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