Cassazione Civile, Ordinanza n. 22169/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di canoni insoluti di affitto d'azienda per complessivi euro 25.166,95. La società ingiunta ha proposto opposizione. In appello, la Corte territoriale ha ritenuto improcedibile la domanda monitoria perché la società opposta, pur essendo la parte sostanzialmente interessata al credito, non si era presentata alla mediazione obbligatoria. La società creditrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 5 e 8 del d.lgs. n. 28 del 2010: secondo la ricorrente, il giudice d'appello avrebbe correttamente individuato nell'opponente l'onere di attivare la mediazione, ma avrebbe poi illegittimamente fatto discendere dalla mancata comparizione dell'opposta una improcedibilità non prevista dalla legge, dato che l'art. 8 prevede solo conseguenze probatorie e sanzionatorie pecuniarie per la mancata partecipazione senza giustificato motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che, nella specie, era ormai coperto da giudicato interno l'assunto della sentenza impugnata secondo cui l'onere di promuovere la mediazione gravava sull'opponente; tuttavia, una volta fissata tale premessa, era giuridicamente errata la conclusione della Corte d'appello che aveva attribuito alla mancata partecipazione dell'opposta alla mediazione una improcedibilità della domanda monitoria. Tale sanzione non è prevista dal d.lgs. n. 28 del 2010 per la sola assenza alla mediazione di chi non sia tenuto ad attivarla. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma denunciata come parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione
art. 5, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28
disciplina la mediazione obbligatoria nelle controversie individuate dalla legge; nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di promuovere la mediazione è stato ricondotto dalla Corte alla parte opposta dopo la decisione sulle istanze di provvisoria esecuzione
art. 8, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28
la mancata partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione non comporta improcedibilità della domanda; la norma prevede solo possibili argomenti di prova e la condanna al pagamento di una somma pari al contributo unificato
richiamato come fonte degli argomenti di prova che il giudice può desumere dalla mancata partecipazione ingiustificata alla mediazione
richiamato per osservare che la parte resistente avrebbe potuto proporre ricorso incidentale sul punto dopo il sopravvenuto arresto delle Sezioni Unite
norma processuale indicata per la trattazione camerale del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a controversia soggetta a mediazione obbligatoria, dopo la decisione sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione, l'onere di attivare la mediazione grava sulla parte opposta, cioè sulla parte che ha proposto il ricorso monitorio.
- La mancata partecipazione alla mediazione della parte che non è tenuta ad attivarla non determina improcedibilità della domanda; le conseguenze previste dalla legge per l'assenza ingiustificata alla mediazione sono solo quelle espressamente indicate dall'art. 8 del d.lgs. n. 28 del 2010.
- Se su un capo della decisione si forma giudicato interno, quel capo non può essere rimesso in discussione in cassazione; la successiva correzione del quadro giurisprudenziale opera solo nei limiti compatibili con il giudicato formatosi nel processo.
- La distinzione tra onere di promuovere la mediazione e obbligo di partecipare al procedimento non consente di estendere per via interpretativa la sanzione di improcedibilità oltre i casi previsti dalla legge.
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