Ordinanza n. 1321/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. III, n. 165/2026, di rigetto del ricorso di primo grado, nell’ambito della controversia sulla disciplina del payback per i dispositivi medici
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della relativa efficacia. Dalla motivazione emergono contestazioni riguardanti la legittimità costituzionale della disciplina del payback per i dispositivi medici, la sua compatibilità con la normativa dell’Unione europea e la giurisdizione in relazione ai singoli atti regionali. L’appellante ha inoltre dedotto ulteriori censure, non specificate nel testo dell’ordinanza. È stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami nelle stesse modalità del giudizio di primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. In fase cautelare ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha già ritenuto costituzionalmente legittimo un intervento legislativo sopravvenuto sul payback purché fondato su un accorto bilanciamento, secondo modalità non implausibili, tra autonomia contrattuale delle parti pubbliche e private, continuità dei servizi sanitari e salvaguardia degli interessi finanziari della finanza pubblica. Le ulteriori questioni di costituzionalità sono state ritenute esaminabili nella fase di merito, non ravvisandosi un periculum tale da giustificare la disapplicazione cautelare della legge. A un sommario esame, la normativa dell’Unione europea invocata dall’appellante non è apparsa pertinente. Anche le ulteriori censure, compresa quella sulla giurisdizione relativa agli atti regionali, sono state rinviate all’approfondimento nel merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L’udienza di merito è stata fissata al 24 settembre 2026.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare in appello; l’istanza di sospensione della sentenza è stata esaminata e respinta.
disciplina legislativa del payback per i dispositivi medici
La legittimità costituzionale della disciplina è stata ritenuta già affermata dalla Corte costituzionale, ferma la possibilità di esaminare ulteriori questioni nella fase di merito.
sentenza Corte costituzionale n. 140 del 2024
È richiamata per affermare la conformità a Costituzione di un intervento legislativo sopravvenuto che realizzi un accorto e non implausibile bilanciamento tra autonomia contrattuale, continuità dei servizi sanitari e tutela della finanza pubblica.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la già intervenuta affermazione della legittimità costituzionale della disciplina applicata costituisce un elemento contrario alla sospensione della sentenza, salvo che siano prospettati profili ulteriori assistiti da un periculum concreto e grave.
- La disapplicazione cautelare della legge non può essere giustificata dalla sola prospettazione di ulteriori questioni di costituzionalità quando non sia dimostrato un periculum tale da rendere necessario l’intervento interinale.
- Nel giudizio cautelare il giudice può rinviare alla fase di merito l’esame approfondito delle questioni di costituzionalità, della pertinenza della normativa europea invocata e delle questioni di giurisdizione, quando tali profili non evidenzino, a un sommario esame, ragioni sufficienti per sospendere l’efficacia della sentenza impugnata.
- La disciplina del payback per i dispositivi medici è compatibile con la Costituzione quando realizza un accorto bilanciamento, secondo modalità non implausibili, tra autonomia contrattuale pubblica e privata, continuità dei servizi sanitari e salvaguardia degli interessi finanziari della finanza pubblica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 830/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 147/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 148/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 149/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 895/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 167/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →