Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09199/2026 del 11/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a precetto promossa da una società contro l'intimazione di pagamento di euro 530.000 fondata su un assegno bancario rimasto impagato. Il giudice di primo grado aveva accolto l'opposizione, ritenendo che il rapporto causale sottostante fosse un mandato conferito alla creditrice per costituire una nuova società estera, che la creditrice non avesse adempiuto l'incarico e che, inoltre, l'obbligazione cartolare fosse condizionata al versamento di un fondo spese/acconto mai corrisposto. In appello, la società creditrice impugnava la decisione, ma la controparte eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione per inesistenza della società appellante, già cancellata dal registro delle imprese, e per invalidità della procura e difetto di poteri rappresentativi del soggetto che aveva conferito il mandato difensivo. La Corte d'appello dichiarava inammissibile l'appello rilevando che la società appellante era stata cancellata nel 2016 e dunque non esisteva più al momento del gravame, con conseguente impossibilità di rilasciare valida procura. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente articolava quattro motivi: (1) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto inesistente la procura senza esaminare i motivi di appello e senza considerare una procura notarile già depositata; (2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., lamentando la mancata considerazione della procura notarile e di documenti attestanti l'esistenza della società; (3) nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 n. 4 e 115 c.p.c., deducendo che la decisione fosse motivata solo sulla documentazione prodotta dalla controparte e in contrasto con i propri documenti; (4) violazione dell'art. 182 c.p.c. per mancata concessione di un termine per sanare l'eventuale vizio della procura. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: i primi tre motivi erano generici e non rispettavano gli oneri di specificità e di localizzazione/trascrizione degli atti ex art. 366, comma 1, nn. 4 e 6 c.p.c.; inoltre si confrontavano solo con passaggi motivazionali resi ad abundantiam, mentre la ratio decidendi era la cancellazione e conseguente inesistenza della società appellante. Quanto al quarto motivo, la Corte ha ribadito che il termine di sanatoria ex art. 182 c.p.c. non è dovuto quando il vizio di rappresentanza o della procura sia tempestivamente eccepito dalla controparte, poiché in tal caso grava sulla parte interessata l'onere di produrre immediatamente la documentazione idonea a sanare il vizio.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell'appello pronunciata dalla Corte d'appello di Bologna, ritenendo che la società appellante fosse già cancellata dal registro delle imprese e dunque inesistente al momento dell'impugnazione. Tutti i motivi sono stati reputati inammissibili per genericità, difetto di specificità e mancato confronto con la ratio decidendi; in particolare è stato ribadito che, in presenza di tempestiva eccezione avversaria di difetto di rappresentanza o di vizio della procura, la parte deve provvedere immediatamente alla sanatoria senza poter pretendere un termine ex art. 182 c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    La censura di nullità per motivazione apparente o mancante è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Il ricorso deve contenere motivi specifici e intelligibili; la genericità comporta inammissibilità.

  • art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.

    Quando il ricorso si fonda su atti o documenti, il ricorrente deve indicarli specificamente, trascriverli o riassumerli nei punti rilevanti e precisarne fase, fascicolo e collocazione.

  • art. 378 c.p.c.

    Le memorie depositate non possono sostituire i requisiti di specificità del ricorso; nel caso concreto sono state ritenute non conformi ai requisiti richiesti.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando il motivo si risolva in una generica rivalutazione di documenti già esaminati o in una critica a passaggi motivazionali non decisivi.

  • art. 115 c.p.c.

    Non è ravvisabile violazione dell'art. 115 c.p.c. se il giudice ha esaminato i documenti allegati e li ha ritenuti irrilevanti o non decisivi.

  • art. 182 c.p.c.

    Il termine per sanare un vizio di rappresentanza o di procura non va concesso quando il vizio sia stato tempestivamente eccepito dalla controparte; in tal caso la parte interessata deve produrre immediatamente la documentazione sanante con la prima difesa utile.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002

    Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115/2002

    Costituisce il parametro per l'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che deduce error in procedendo o vizio motivazionale deve rispettare rigorosamente gli oneri di specificità e di localizzazione degli atti: non basta un riferimento generico a documenti o procure, ma occorre indicarli e trascriverne il contenuto rilevante.
  • La Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti quando il motivo denunci un error in procedendo, ma solo se il motivo sia ammissibile sotto il profilo della specificità ex art. 366 c.p.c.
  • La censura in cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; i rilievi rivolti a motivazioni rese ad abundantiam non sono idonei a scalfire la decisione.
  • La cancellazione della società dal registro delle imprese comporta la sua inesistenza processuale al momento della proposizione dell'impugnazione, con conseguente invalidità degli atti compiuti in suo nome da soggetti privi di poteri rappresentativi.
  • Quando la controparte eccepisce tempestivamente il difetto di rappresentanza o il vizio della procura ad litem, la parte interessata deve attivarsi subito per sanare il vizio; non opera un automatico dovere del giudice di assegnare un termine ex art. 182 c.p.c.
  • L'omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale documentale già apprezzato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.