Cassazione Penale, Ordinanza n. 15601/2025 del 18/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il GIP gli ha applicato la pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p., deducendo violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione. In particolare, ha lamentato la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., chiedendo l'annullamento della decisione. La Corte ha però rilevato che, per le sentenze di patteggiamento successive alla modifica normativa del 2017, il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; non è invece deducibile la mancata pronuncia ex art. 129 c.p.p. né la censura sull'affermazione di responsabilità o sulla valutazione della prova.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ritenendo che i motivi dedotti non rientrassero tra quelli consentiti contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta; l'impugnazione è soggetta ai limiti specifici previsti per il patteggiamento.
La mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 non è deducibile come motivo di ricorso contro la sentenza di patteggiamento nei casi considerati.
Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità quando la causa è evidente; qui è stato applicato per la manifesta inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 62, L. 23 giugno 2017, n. 103
Ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p.
art. 1, comma 51, L. 23 giugno 2017, n. 103
Richiamato per individuare la disciplina temporale applicabile alle richieste di patteggiamento e alle relative impugnazioni successive all'entrata in vigore della riforma.
Fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente soccombente.
Corte cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, presupposto per le conseguenze economiche ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Nel sistema del patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per motivi tipizzati e tassativi: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- Non è consentito dedurre in cassazione, contro la sentenza di applicazione della pena, censure relative all'affermazione di responsabilità, alla valutazione del compendio probatorio o alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., quando la questione non rientri nei limiti legali del sindacato.
- Quando l'inammissibilità del ricorso è manifesta, la Corte può dichiararla senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue, salvo assenza di colpa, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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