Cassazione Penale, Sentenza n. 17330/2023 del 26/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente denunciava la violazione degli artt. 423, 516, 521 e 522 c.p.p., sostenendo che il giudice di primo grado lo avesse condannato per un fatto diverso da quello contestato: pur essendo stato rinviato a giudizio come autore materiale dello strappo della collana, sarebbe stato invece condannato per avere agevolato l'ignoto complice colpendo la persona offesa, ossia per un concorso morale. Tale presunta modifica della fattispecie avrebbe inciso sul diritto di difesa, perché l'imputato si era avvalso dell'abbreviato condizionato all'acquisizione delle registrazioni video per dimostrare di non essere l'autore materiale, richiesta che non avrebbe formulato se la contestazione fosse stata diversa. La difesa deduceva inoltre che la modifica sarebbe derivata dall'integrazione probatoria disposta ex art. 438, comma 5 c.p.p. e che il Pubblico Ministero avrebbe dovuto modificare l'imputazione ai sensi dell'art. 423 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la questione denunciata costituisse una inosservanza di legge non dedotta in sede di appello e che, in particolare, la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza sia una nullità a regime intermedio che doveva essere sollevata in appello e non per la prima volta in cassazione. Inoltre, nel merito la Corte ha osservato che la ricostruzione che trasforma la responsabilità da autore materiale a concorso morale non rappresenta una trasformazione essenziale del fatto originariamente contestato e non lede il diritto di difesa, essendo il fatto concorsuale in rapporto di continenza rispetto alla originaria contestazione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sulla modificazione dell'imputazione da parte del pubblico ministero; la difesa sosteneva che, essendo la modifica conseguenza di integrazione probatoria, il PM avrebbe dovuto modificare l'imputazione. La Corte ha ritenuto che la trasformazione in concorso morale non richiedeva, di per sé, la modifica formale dell'imputazione.
Richiamata nella contestazione procedurale relativa ai motivi di impugnazione; in concreto la Corte ha evidenziato che censure fondate su inosservanze di legge non dedotte in appello sono inammissibili in cassazione.
Richiamata tra le norme procedurali invocate: contribuisce al quadro sulle impugnazioni e sui limiti delle censure che possono essere formulate in cassazione se non dedotte nel grado precedente.
Norma che disciplina le nullità; la Corte ha richiamato il principio per cui la violazione della correlazione tra accusa e sentenza costituisce una nullità a regime intermedio che doveva essere dedotta in appello e non per la prima volta in cassazione.
Norma sull'integrazione probatoria disposta dal giudice; la difesa sosteneva che l'integrazione probatoria avesse determinato la modifica della imputazione. La Corte non ha ritenuto questa circostanza idonea a rendere ammissibile il motivo proposto in cassazione, né a dimostrare una trasformazione essenziale del fatto.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, in presenza di colpa, di somme a favore della Cassa delle Ammende; la Corte l'ha applicata per irrogare la sanzione di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Le censure per violazione di legge che non siano state dedotte nel grado di appello sono, in linea di principio, inammissibili in cassazione salvo che riguardino questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
- La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza costituisce una nullità a regime intermedio che deve essere fatta valere in appello e non può essere dedotta per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione.
- La qualificazione della condotta dell'imputato da autore materiale a concorrente morale non costituisce necessariamente una trasformazione essenziale del fatto originariamente contestato e, se il fatto concorsuale è in rapporto di continenza rispetto alla prima contestazione, tale mutamento non lede di per sé il diritto di difesa.
- Se la difesa ritiene che l'integrazione probatoria abbia mutato la natura dell'imputazione, è opportuno segnalare tempestivamente tale circostanza nel grado di appello e richiedere le misure processuali opportune (es. modifica dell'imputazione, motivi d'appello specifici), perché la mancata deduzione può comportare l'inammissibilità della censura in cassazione.
- Accettare procedure deflattive (es. abbreviato condizionato) condizionate all'acquisizione di prove può influire sulla strategia difensiva: eventuali riserve circa la correttezza della contestazione vanno formulate e dibattute nei gradi precedenti per non pregiudicare la possibilità di impugnare in cassazione.
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