Cassazione Civile, Ordinanza n. 27402/2021 del 08/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di patrocinio professionale. La società, dopo aver conferito incarico a un avvocato per una causa civile vinta con condanna della controparte alle spese, sosteneva di aver corrisposto al difensore due acconti per complessivi euro 3.626,72 e chiedeva la restituzione di tale importo, assumendo che non fosse stato pattuito alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto già percepito dal legale tramite la liquidazione giudiziale delle spese di lite. A sostegno della domanda produceva una parcella finale dalla quale gli acconti risultavano esclusi dal saldo. Il professionista resisteva producendo una copia di un accordo scritto, datato 13 novembre 2009, in cui sarebbe stato concordato un compenso forfettario di euro 14.000 oltre accessori, e proponeva domanda riconvenzionale per il residuo asseritamente dovuto, pari a euro 1.635,22. La società disconosceva la sottoscrizione e contestava anche il contenuto del documento, osservando che il testo non era mai stato esibito in originale. Con i motivi di ricorso per cassazione deduceva: 1) omesso esame di un fatto decisivo, per avere il giudice di merito valorizzato la somiglianza tra firme e recepito acriticamente una consulenza grafologica di parte, senza considerare la mancata esibizione dell’originale e il comportamento del professionista in sede di tentativo di conciliazione; 2) violazione di legge, perché in caso di disconoscimento della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia, chi intende avvalersene deve produrre l’originale per la verificazione; 3) nullità della sentenza/procedimento, avendo i giudici fondato la decisione su un atto privo di efficacia probatoria per mancanza dell’originale dopo il disconoscimento.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo. Ha ritenuto corretta la censura secondo cui, quando la sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica viene disconosciuta, la parte che intende utilizzare quel documento e chiede la verificazione deve produrre l’originale. Poiché l’originale non era stato depositato, il documento non poteva essere utilizzato con piena efficacia probatoria nei termini valorizzati dai giudici di merito. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Pesaro, in diversa composizione, per la decisione nel merito e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La preclusione per la c.d. doppia conforme non opera in via assoluta, ma solo con riguardo al motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; non impedisce l’esame di censure di violazione di legge o di error in procedendo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il primo motivo, pur rubricato come omesso esame di un fatto decisivo, è stato letto come denuncia di un vizio di motivazione/difetto della sentenza, quindi come questione riconducibile al vizio processuale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura formalmente proposta ai sensi di questa norma è stata ritenuta, nella sostanza, inammissibilmente riqualificata come difetto di motivazione; in ogni caso la preclusione della doppia conforme non copriva gli altri motivi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma richiamata per la dedotta violazione di legge relativa al regime probatorio della scrittura privata disconosciuta e prodotta in copia.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamata anche per il motivo di nullità della sentenza o del procedimento conseguente all’uso di un documento privo di efficacia probatoria.
La verificazione della scrittura privata disconosciuta presuppone la produzione dell’originale del documento da parte di chi intende avvalersene.
La parte che contestava la copia chiedeva l’esibizione dell’originale; la mancata produzione dell’originale ha impedito l’attivazione corretta del meccanismo di verificazione.
Richiamato per la procedura camerale di trattazione del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- In caso di disconoscimento della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che intenda avvalersene deve produrre l’originale per ottenere la verificazione; in difetto, la scrittura non può essere utilizzata come prova documentale della sottoscrizione.
- La contestazione della sola copia di una scrittura privata impone al giudice di verificare preliminarmente la presenza dell’originale, poiché la prova della firma non può essere desunta da una mera riproduzione fotostatica quando l’autenticità sia stata specificamente negata.
- La regola della c.d. doppia conforme limita il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., ma non impedisce il ricorso per cassazione per violazione di legge o nullità processuali.
- Quando la decisione di merito si fonda su un documento privo di efficacia probatoria per mancata produzione dell’originale dopo disconoscimento, la sentenza è censurabile in cassazione per violazione delle regole sulla verificazione della scrittura privata.
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