Cassazione Penale, Ordinanza n. 24223/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia di merito resta quindi ferma, con conferma della condanna per il reato contestato e senza riconoscimento di ulteriori benefici sul trattamento sanzionatorio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per un tentativo di furto aggravato. Dal testo emerge che l'unico motivo di ricorso era volto, in sostanza, a contestare il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era privo di specificità perché si limitava a riproporre doglianze già formulate in appello, già disattese con motivazione ritenuta corretta e completa, senza un reale confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata. Inoltre, la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'attenuante presuppone un pregiudizio lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio, da valutare non solo in base al valore della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa.
Norme richiamate
artt. 56-624-625, comma 1, nn. 2 e 7, c.p.
richiamati come base legale della condanna confermata in appello per il tentativo di furto aggravato.
l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede un pregiudizio lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio, da valutare anche considerando gli ulteriori effetti dannosi per la persona offesa.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le stesse doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede che il pregiudizio sia lievissimo e quasi irrisorio sul piano economico; la valutazione non può arrestarsi al valore del bene sottratto, ma deve comprendere anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa.
- Quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione corretta in diritto e congrua in fatto, la mera reiterazione delle censure già esaminate non integra un valido motivo di ricorso in cassazione.
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