Cassazione Civile, Ordinanza n. 32548/2025 del 13/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte della controricorrente, dichiarando l'estinzione del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso la debenza del doppio contributo unificato, osservando che tale misura si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è estensibile, in via analogica, alla rinuncia al ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di swap stipulato tra una società e una banca. In primo grado la società aveva ottenuto l'accertamento della nullità del contratto e la condanna della banca alla restituzione di euro 946.014,33, oltre a una condanna restitutoria in favore della banca per euro 107.978,51. La Corte d'appello di Milano, in parziale riforma, aveva confermato il credito restitutorio della società ma aveva modificato la decorrenza degli interessi, individuandola nella data di proposizione della domanda giudiziale e non nelle singole date dei pagamenti indebiti. La banca ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, ma prima della decisione ha rinunciato al ricorso; la società resistente ha accettato la rinuncia.
Norme richiamate
In caso di rinuncia rituale al ricorso, con accettazione della controparte, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio e non provvede sulle spese quando vi sia adesione alla rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, non va normalmente disposta la condanna alle spese processuali.
- Il cd. doppio contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la relativa previsione ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere estesa oltre i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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