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Sentenza

Sentenza del 08/07/2015 n. 14243 - Corte di Cassazione

CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - Atti impugnabili - Autotutela - Annullamento parziale di un avviso impositivo definitivo - Impugnazione - Ammissibilità - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava sanzioni irrogate per l’anno 2002, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 73 del 2002, in seguito all’ispezione INPS del 27 settembre 2002, per l’impiego di due lavoratori subordinati non iscritti nei libri obbligatori. Dopo che l’atto sanzionatorio era divenuto definitivo, l’Amministrazione, in autotutela, aveva ridotto l’importo richiesto. La società contestava che il ricorso contro il provvedimento di autotutela fosse stato dichiarato inammissibile, sostenendo che anche tale atto, in quanto manifestazione di una pretesa tributaria definita, dovesse poter essere impugnato. Aveva inoltre sollevato altri motivi, rimasti assorbiti.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo, relativo alla giurisdizione: benché la Corte costituzionale avesse escluso la giurisdizione tributaria per sanzioni conseguenti a violazioni non fiscali, nel caso concreto la giurisdizione si era ormai consolidata per giudicato implicito, non essendo stata contestata nei precedenti gradi. Ha accolto il secondo motivo: il provvedimento di autotutela che riduce una pretesa già definitiva è impugnabile se esprime una pretesa tributaria concreta e definita, poiché altrimenti il contribuente resterebbe privo di tutela. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR del Veneto è stata cassata con rinvio ad altra sezione della stessa Commissione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    L'elencazione degli "atti impugnabili", contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, tenuto conto dell'allargamento della giurisdizione Tributaria operato con la L. n. 448 del 2001, deve essere interpretata alla luce delle norme costituzionali di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) e di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.), riconoscendo la impugnabilità davanti al giudice tributario di tutti gli atti adottati dall'ente impositore che portino, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa Tributaria, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono.

    L’elenco degli atti impugnabili non è tassativo in senso assoluto: è impugnabile anche un atto non nominato dall’art. 19 quando comunica una pretesa tributaria specifica e motivata, incidendo concretamente sulla posizione del contribuente.

  • Art. 37 c.p.c.

    Il principio costituzionale della durata ragionevole del processo consente,quindi, come nella fattispecie, di escludere la rilevabilità davanti alla Corte di cassazione, del difetto di giurisdizione qualora sul punto si sia formato un giudicato implicito, per effetto della implicita pronuncia sul merito in primo grado e della mancata impugnazione, al riguardo, dinanzi al giudice di appello.

    Il difetto di giurisdizione, pur rilevabile d’ufficio secondo l’art. 37 c.p.c., non può essere fatto valere in Cassazione quando si è formato un giudicato implicito sulla giurisdizione per mancata contestazione nei gradi precedenti.

  • Art. 97 Cost.

    L'elencazione degli "atti impugnabili", contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, tenuto conto dell'allargamento della giurisdizione Tributaria operato con la L. n. 448 del 2001, deve essere interpretata alla luce delle norme costituzionali di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) e di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.), riconoscendo la impugnabilità davanti al giudice tributario di tutti gli atti adottati dall'ente impositore che portino, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa Tributaria, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono.

    Il principio di buon andamento, letto insieme alla tutela giurisdizionale del contribuente, orienta l’interpretazione delle regole processuali verso la possibilità di contestare gli atti dell’Amministrazione che rendono concreta una pretesa tributaria.

  • Artt. 24 e 53 Cost.

    L'esercizio del potere di autotutela in materia tributaria attraverso l'annullamento parziale di un avviso impositivo, non preclude al contribuente, ancorchè l'originario provvedimento fosse già definitivo, la possibilità di impugnare, nei termini di legge, il provvedimento emesso in autotutela, privandosi altrimenti il contribuente della possibilità di difesa relativamente a tale atto, ancorchè riduttivo della originaria pretesa.

    La tutela del contribuente impone di ammettere l’impugnazione dell’atto di autotutela che ridetermina la pretesa, anche se l’atto originario era definitivo: la riduzione dell’importo non elimina l’interesse a contestare la pretesa residua.

Massime di principio

  • Un provvedimento di autotutela che riduce o annulla solo in parte una pretesa già definitiva può essere impugnato se formula in modo concreto e definitivo la pretesa residua; il contribuente deve agire entro i termini di legge.
  • La riduzione della pretesa non rende l’atto automaticamente favorevole o non contestabile: l’impugnazione serve a ottenere il controllo giurisdizionale della legittimità della pretesa che rimane.
  • L’elenco degli atti impugnabili va interpretato in modo da assicurare tutela contro gli atti dell’Amministrazione che incidono concretamente sul rapporto tributario, anche quando non siano espressamente elencati.
  • Una questione di giurisdizione non sollevata nei precedenti gradi può risultare preclusa dal giudicato implicito; una successiva pronuncia di incostituzionalità sulla norma di riparto non riapre una questione ormai preclusa.

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