Cassazione Civile, Ordinanza n. 25697/2021 del 22/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio nel quale l'appello dell'odierno ricorrente era stato dichiarato inammissibile dal Tribunale di Roma perché proposto oltre il termine di legge. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha contestato la declaratoria di tardività dell'appello, assumendo che la sentenza di primo grado, pur depositata in cancelleria l'11 dicembre 2012, sarebbe stata pubblicata soltanto il 19 novembre 2014; con il secondo ha censurato l'illegittimità del provvedimento del giudice di pace in punto di compensazione delle spese di lite. La resistente ha depositato controricorso.
La decisione
La Corte ha esaminato il fascicolo d'ufficio e ha rilevato che la sentenza di primo grado recava un'unica data in calce, l'11 dicembre 2012. In applicazione del principio secondo cui, in presenza di un'unica data apposta dal cancelliere, la sentenza deve ritenersi venuta ad esistenza in quella data fino a querela di falso, la Corte ha considerato corretto il computo della tardività dell'appello, proposto solo il 12 marzo 2015. Ne è derivata la conferma della declaratoria di inammissibilità dell'appello, con assorbimento del secondo motivo relativo alle spese. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
costituisce il parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di ricorso respinto
Cass., Sez. Un., n. 18569/2016
in presenza di una sola data apposta in calce alla sentenza dal cancelliere, la sentenza si considera venuta ad esistenza in quella data fino a querela di falso
Massime di principio
- Quando la sentenza di primo grado reca una sola data apposta in calce dal cancelliere, tale data fa fede fino a querela di falso circa il momento di venuta ad esistenza della decisione.
- La deduzione di una diversa data di pubblicazione o di deposito non è sufficiente a superare la data risultante dalla sentenza se non viene proposta querela di falso.
- La tardività dell'impugnazione deve essere confermata quando la sentenza impugnata risulti esistente in una data anteriore e l'appello sia stato proposto oltre il termine decorrente da tale momento.
- Il rigetto del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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