Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25697/2021 del 22/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un giudizio nel quale l'appello dell'odierno ricorrente era stato dichiarato inammissibile dal Tribunale di Roma perché proposto oltre il termine di legge. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha contestato la declaratoria di tardività dell'appello, assumendo che la sentenza di primo grado, pur depositata in cancelleria l'11 dicembre 2012, sarebbe stata pubblicata soltanto il 19 novembre 2014; con il secondo ha censurato l'illegittimità del provvedimento del giudice di pace in punto di compensazione delle spese di lite. La resistente ha depositato controricorso.

La decisione

La Corte ha esaminato il fascicolo d'ufficio e ha rilevato che la sentenza di primo grado recava un'unica data in calce, l'11 dicembre 2012. In applicazione del principio secondo cui, in presenza di un'unica data apposta dal cancelliere, la sentenza deve ritenersi venuta ad esistenza in quella data fino a querela di falso, la Corte ha considerato corretto il computo della tardività dell'appello, proposto solo il 12 marzo 2015. Ne è derivata la conferma della declaratoria di inammissibilità dell'appello, con assorbimento del secondo motivo relativo alle spese. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    costituisce il parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di ricorso respinto

  • Cass., Sez. Un., n. 18569/2016

    in presenza di una sola data apposta in calce alla sentenza dal cancelliere, la sentenza si considera venuta ad esistenza in quella data fino a querela di falso

Massime di principio

  • Quando la sentenza di primo grado reca una sola data apposta in calce dal cancelliere, tale data fa fede fino a querela di falso circa il momento di venuta ad esistenza della decisione.
  • La deduzione di una diversa data di pubblicazione o di deposito non è sufficiente a superare la data risultante dalla sentenza se non viene proposta querela di falso.
  • La tardività dell'impugnazione deve essere confermata quando la sentenza impugnata risulti esistente in una data anteriore e l'appello sia stato proposto oltre il termine decorrente da tale momento.
  • Il rigetto del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.