Cassazione Penale, Ordinanza n. 23756/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione, perché presentato da difensore non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, requisito richiesto a pena di inammissibilità per la sottoscrizione del ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non esclusi profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il provvedimento riguarda un ricorso per cassazione, qualificato come tale dalla Corte di appello di Bari, proposto nell'interesse dell'imputato. La Corte di cassazione rileva però un vizio originario di ammissibilità: il ricorso risulta sottoscritto da un difensore che, al momento della presentazione, non era iscritto nell'albo speciale dei difensori abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Da ciò deriva la declaratoria di inammissibilità de plano, con assorbimento di ogni altra questione dedotta.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
In presenza di un vizio evidente di inammissibilità del ricorso, la Corte può dichiararlo de plano, senza ulteriore esame nel merito.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non siano assenti profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non sia sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, trattandosi di requisito formale essenziale.
- Quando l'inammissibilità del ricorso emerge in modo immediato e non controvertibile dagli atti, la Corte può dichiararla de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., senza affrontare le ulteriori doglianze.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se non manca la colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Se il difensore che firma il ricorso non è abilitato al patrocinio in Cassazione al momento del deposito, il vizio non è sanabile in sede di legittimità e assorbe ogni altra questione dedotta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23647/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23648/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23649/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23650/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23651/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23652/2026 del 26/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →