Cassazione Penale, Sentenza n. 32462/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione di un immobile ritenuto abusivo a seguito di sentenza penale di condanna (reato ex art. 20 lett. c) L. n. 47/1985). Il ricorrente deduce: violazione del principio di proporzionalità (art. 8 CEDU) per l'impatto sulla vita familiare e sulla casa abituale; violazione del ne bis in idem sostenendo che l'ordine di demolizione ha natura sostanzialmente penale; illegittimità della procedura esecutiva per presunte violazioni del codice degli appalti e vizio di motivazione sulla mancanza di interesse del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia correttamente applicato il principio di proporzionalità valutando la consapevolezza dell'illegalità (ripetute violazioni dei sigilli), l'ampio lasso di tempo trascorso dall'irrevocabilità della sentenza (circa 15 anni) e la concreta consistenza dell'immobile che depone contro un quadro di assoluta necessità abitativa. Quanto al ne bis in idem, la Corte ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui l'ordine di demolizione ha natura essenzialmente amministrativa/ristorativa e non punitoria, per cui non configura violazione del ne bis in idem convenzionale. Sul punto relativo alla procedura esecutiva e al codice degli appalti la Corte ha ritenuto che il Massaro mancasse di un interesse concreto e attuale a far valere tali censure, acquise le opere al patrimonio comunale; perciò anche questa censura è infondata o inammissibile. Il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 20 lett. c) L. n. 47/1985
Norma richiamata in relazione al reato per il quale il Massaro era stato condannato; la demolizione è disposta a seguito della condanna per violazioni edilizie
art. 7 L. n. 47/1985 (oggi art. 31 d.P.R. n. 380/2001)
Richiamata in relazione all'ordine di demolizione: la giurisprudenza del caso ha discusso la natura e gli effetti dell'ordine previsto dalla normativa edilizia
art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001
Norma richiamata come fonte dell'ordine di demolizione; la Corte ha interpretato l'ordine come sanzione amministrativa a funzione ripristinatoria
art. 8 CEDU
Richiamato per il principio di proporzionalità tra l'intervento demolitorio e la tutela della vita privata, familiare e del domicilio; va valutata la consapevolezza della violazione e le alternative abitative
Corte EDU, Ivanova e Cherkezov, 21/04/2016
Fornisce criteri sul bilanciamento fra demolizione e tutela della vita privata/domicilio; richiamata per definire il principio di proporzionalità
Corte EDU, Kaminskas, 04/08/2020
Ulteriore indicazione giurisprudenziale europea sui limiti della demolizione rispetto all'art. 8 CEDU; utilizzata per argomentare il necessario equilibrio
Corte EDU, Grande Stevens c. Italia, 04/03/2014
Sentenza europea sul ne bis in idem; la Corte di Cassazione la confronta con la qualificazione nazionale dell'ordine di demolizione, riaffermando la natura amministrativa di quest'ultimo secondo l'orientamento interno
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020; Sez. 3, n. 51044 del 03/10/2018; Sez. 3, n. 7399 del 13/11/2019; Sez. 3, n. 27167 del 25/03/2021)
Precedenti interni richiamati che consolidano i principi: obbligo di valutare proporzionalità; qualificazione amministrativa dell'ordine di demolizione; carenza di interesse a impugnare profili procedurali una volta acquisita l'opera al patrimonio comunale
Massime di principio
- La pronuncia conferma che, in caso di abusi edilizi, il giudice deve applicare il principio di proporzionalità ex art. 8 CEDU valutando consapevolezza dell'illegalità, durata del periodo successivo alla sentenza irrevocabile e possibilità di soluzioni alternative abitative
- La Corte italiana, secondo orientamento consolidato, qualifica l'ordine di demolizione come misura amministrativa e ripristinatoria e non come sanzione penale: dunque il ne bis in idem convenzionale generalmente non opera
- La prova di una situazione di grave bisogno abitativo o di assenza di alternative deve essere dettagliata e proporzionata alla consistenza dell'immobile; costruzioni di grande entità o con potenziale reddito depongono contro l'eccezionalità richiesta per sospendere la demolizione
- Se l'opera abusiva è stata acquisita al patrimonio comunale e il consiglio comunale non ne dispone il mantenimento, il destinatario dell'ordine perde interesse concreto a censurare aspetti procedurali dell'esecuzione (es. modalità di affidamento dei lavori); le impugnazioni meramente dilatorie sono generalmente inammissibili
- Per impugnare con successo l'ordine di demolizione occorre documentare tempestivamente tentativi concreti di sanatoria, richieste di soluzioni abitative alternative e l'assenza di condotte consapevoli di violazione; la latitanza o la violazione dei sigilli indeboliscono la posizione del ricorrente
- Chi intenda contestare aspetti tecnici della procedura esecutiva deve dimostrare un interesse concreto e un pregiudizio effettivo derivante dalla modalità di esecuzione o dall'affidamento, non una mera aspettativa di ritardo
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