Cassazione Penale, Sentenza n. 24605/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava la custodia cautelare in carcere, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione. Sosteneva che le chiamate in reità fossero generiche, fra loro contraddittorie e insufficienti per raggiungere la gravità indiziaria rispetto al ruolo a lui contestato; che alcuni collaboratori non lo indicavano come gestore della piazza di spaccio e che le intercettazioni non offrivano riscontri tali da delineare una partecipazione stabile e duratura all'associazione dedita al traffico di stupefacenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e perché mirava a una rivalutazione di elementi di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il sindacato di legittimità sulle misure cautelari è limitato a verificare la presenza delle ragioni giustificative della scelta cautelare e l'assenza di macroscopiche illogicità nella motivazione. Ha ritenuto adeguata e coerente la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva valorizzato le dichiarazioni convergenti e ritenute credibili dei collaboratori Tarullo e Bartolomeo, i riscontri dei controlli sul territorio, il riconoscimento in foto, la qualità delle relazioni con altri esponenti apicali (es. Cozzella, Colasuonno, Mongelli) e conversazioni intercettate che evidenziavano compiti e comunicazioni associative (ritiro del ricavato, assegnazione di telefoni/schede, indicazioni sui prezzi con linguaggio convenzionale). Per tali ragioni la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende, e ha disposto l'invio della copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
Norme richiamate
Norma citata come base procedurale per il ricorso per cassazione avverso ordinanza relativa a misure cautelari; la Corte ricorda i limiti di ammissibilità dell'impugnazione in questa materia.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato dall'impugnante come norma procedurale relativa ai termini e modalità di impugnazione; la Corte non entra nel merito delle doglianze di fatto sollevate ai sensi di tale disciplina.
Norma che fissa il requisito della gravità indiziaria per l'applicazione delle misure cautelari; la Corte distingue il giudizio cautelare (probabilità/indizi) dall'accertamento definitivo della responsabilità.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato nel quadro dei vizi di motivazione rilevabili in cassazione: la Corte sottolinea che il vizio di motivazione deve configurarsi come mancanza o manifesta illogicità per essere rilevante in sede di legittimità.
art. 606 lett. c) cod. proc. pen.
Citato per delimitare l'ambito del controllo in cassazione sui vizi diversi della motivazione; la Corte afferma che non è ammessa la rivalutazione dei fatti quando la motivazione sia adeguata.
Richiamato indirettamente nella distinzione terminologica tra 'indizi' nel giudizio cautelare e 'indizi' ai fini probatori nel dibattimento; la Corte spiega la diversa valenza del termine nei due contesti.
art. 94, comma 1 ter, disposizioni di attuazione cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per l'obbligo di trasmettere al direttore dell'istituto penitenziario copia della decisione quando la decisione non comporta la rimessione in libertà, affinché siano adottati gli atti previsti.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione contro misure cautelari è ammissibile solo se denuncia violazioni di norme specifiche o manifesta illogicità della motivazione; non è lo strumento per rivedere la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- La gravità indiziaria ai fini cautelari richiede un giudizio di probabilità fondato su indizi convergenti; non è necessario raggiungere la prova della responsabilità tipica del dibattimento.
- Dichiarazioni di collaboratori possono costituire fondamento valido per la misura cautelare se ritenute credibili e se corroborate da riscontri (controlli sul territorio, riconoscimenti in foto, intercettazioni, rapporti di frequentazione).
- Divergenze su elementi secondari o circostanziali tra dichiarazioni di più collaboratori non compromettono automaticamente la prova se il nucleo essenziale dei fatti risulta concorde e non emerge un concreto motivo per ritenere che i dichiaranti abbiano alterato il racconto.
- Per contestare in cassazione il travisamento della prova è necessario indicare espressamente l'atto processuale omesso o travisato, descrivere l'elemento fattuale risultante da quell'atto, provarne la verità e spiegare come ciò comprometta radicalmente la coerenza logica della motivazione impugnata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24561/2024 del 21/06/2024
- Sentenza penale · 21 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24563/2024 del 21/06/2024
- Sentenza penale · 21 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24564/2024 del 21/06/2024
- Sentenza penale · 21 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24566/2024 del 21/06/2024
- Sentenza penale · 21 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24567/2024 del 21/06/2024
- Sentenza penale · 21 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24568/2024 del 21/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →