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Sentenza

Sentenza del 12/12/2024 n. 683 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte

Controllo 36 Ter nei confronti del responsabile fiscale del CAF - Incompetenza territoriale dell'A.E. emittente

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'iscrizione a ruolo e della cartella esattoriale emesse a seguito di controllo '36-ter' sul modello 730/2016; l'Ufficio aveva ritenuto infedele il visto di conformità e aveva richiesto al RAF il pagamento di somme pari all'imposta, sanzione e interessi ai sensi dell'art.39 (visto infedele). Il punto controverso era la competenza funzionale e territoriale per emettere l'atto: la Direzione Provinciale di Milano aveva emesso la cartella, mentre i ricorrenti (CAF e RAF) hanno contestato la validità dell'atto per incompetenza, sostenendo che la competenza spettasse alla Direzione Regionale competente in ragione del domicilio fiscale del RAF (residente in Mondovì, Provincia di Cuneo). Sono state altresì sollevate questioni accessorie su nullità, difetto di motivazione e applicazione del principio del favor rei.

La decisione

La Corte regionale ha rigettato l'appello proposto dalla Direzione Provinciale di Milano e ha confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato la cartella di pagamento per incompetenza funzionale/territoriale dell'ufficio che aveva emesso l'atto. Si è ritenuto che, ai sensi della giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamata), le rettifiche e le iscrizioni a ruolo in materia di visto infedele debbano essere adottate dalla Direzione Regionale competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto che ha rilasciato il visto. Poiché il RAF risiede in Piemonte, la competenza spettava alla Direzione Regionale del Piemonte; l'atto emesso dalla Direzione Provinciale di Milano è quindi illegittimo. Le spese per il grado sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 39 D.Lgs. 241/1997

    L'art.39 disciplina la responsabilità per il rilascio di visto di conformità infedele: la norma (specialmente il comma 1 lett. a) e il comma 2) è interpretata dalla giurisprudenza nel senso che la competenza all'iscrizione a ruolo per le violazioni commesse con il rilascio del visto spetta alla Direzione Regionale identificata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore (colui che ha apposto il visto).

  • art. 6 D.Lgs. 175/2014

    La modifica ha ampliato le conseguenze della violazione (anche con riferimento al pagamento di una somma pari all'imposta ecc.), ma non ha mutato la regola di collegamento territoriale alla competenza: la 'violazione' originaria (visto infedele) rimane il criterio che determina la competenza regionale.

  • art. 3 D.Lgs. 472/1997

    Norma sul principio di retroattività della lex mitior (favor rei) nel sistema sanzionatorio tributario; richiamata dalle parti ma non decisiva nel caso specifico, viene comunque rilevata come possibile questione di merito in ordine alla misura della sanzione.

  • art. 16 D.Lgs. 472/1997

    Richiamato in relazione al procedimento sanzionatorio; le censure sul corretto svolgimento del procedimento non hanno prevalso rispetto alla questione preliminare dell'incompetenza territoriale.

  • art. 13 D.M. 164/1999

    Riferimento alle modalità di presentazione delle dichiarazioni con visto di conformità; citato per individuare l'ambito applicativo della responsabilità del RAF.

Massime di principio

  • La competenza a iscrivere a ruolo e notificare cartelle per violazioni connesse al rilascio di visto di conformità infedele spetta alla Direzione Regionale individuata in base al domicilio fiscale del soggetto che ha apposto il visto (RAF), non all'ufficio provinciale che ha istruito il controllo sul contribuente.
  • Se il contribuente e il RAF hanno residenze fiscali in regioni diverse, prevale la competenza territoriale determinata dalla residenza del RAF: l'atto adottato da un ufficio di altra regione è annullabile per incompetenza.
  • La competenza territoriale è una questione preliminare che, se rilevata, comporta l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e della cartella indipendentemente dall'esame del merito della rettifica fiscale.
  • In presenza di conflitto giurisprudenziale recente, il contribuente/CAF deve tempestivamente sollevare l'eccezione di incompetenza territoriale; l'eccezione può portare all'annullamento dell'atto senza entrare nel merito delle contestazioni fiscali.
  • Questione della misura della sanzione (applicazione del favor rei/lex mitior) resta distinta dalla competenza territoriale: anche se la competenza è regionale, la determinazione della sanzione può essere oggetto di successivo esame di merito.

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