Cassazione Penale, Ordinanza n. 35052/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per truffa. I primi due motivi sono stati ritenuti dalla Corte di cassazione sostanzialmente ripetitivi delle doglianze già svolte in appello e diretti a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, anziché a denunciare un vizio di legittimità della motivazione. In particolare, nel primo motivo si richiamava impropriamente la violazione dell'art. 192 c.p.p. per contestare la valutazione degli elementi probatori; nel secondo si prospettava la consapevolezza della origine delittuosa del bene posto in vendita, profilo ritenuto eccentrico rispetto alla contestazione di truffa e quindi inidoneo a fondare un motivo utile. Il terzo motivo riguardava la revoca della sospensione condizionale concessa in altro procedimento: anche tale censura è stata giudicata generica, poiché si limitava ad affermare l'erroneità del calcolo relativo al periodo tra la commissione del fatto e l'irrevocabilità della precedente sentenza senza allegare o dimostrare elementi idonei a sovvertire l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, incompatibile con il sindacato di legittimità, e che il terzo motivo fosse generico e comunque diretto a contestare un accertamento di fatto non scrutinabile in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
non può essere invocato, in questo contesto, per censurare la valutazione degli elementi di prova quando il vizio dedotto riguarda la motivazione; le doglianze sulla motivazione devono essere veicolate nei limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
non è consentito utilizzarlo per aggirare i limiti del motivo di ricorso in tema di motivazione e trasformare una censura di merito in una deduzione di nullità processuale
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
consente di censurare in cassazione solo la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, non la mera rivalutazione del fatto o delle prove
il ricorso inammissibile comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto o delle prove sotto forma di doglianza sulla motivazione: il ricorso deve individuare uno specifico vizio di legittimità, non limitarsi a riproporre la versione difensiva.
- La violazione dell'art. 192 c.p.p. non può essere prospettata come scorciatoia per contestare il merito della valutazione probatoria; quando si censura la motivazione, occorre rimanere nei limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
- È inammissibile il motivo di ricorso che sia generico, eccentrico rispetto al titolo di reato contestato o che presupponga un accertamento fattuale non sindacabile dalla Corte di cassazione.
- La deduzione relativa alla revoca della sospensione condizionale richiede una contestazione specifica e supportata da elementi idonei a mettere in discussione l'accertamento di fatto del giudice di merito; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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